Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche una tecnica processuale impeccabile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza di formulare censure precise e pertinenti.
I Fatti del Caso: L’Appello di Fronte alla Cassazione
Un imputato, dopo essere stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha deciso di portare il suo caso davanti alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Una censura sulla decisione dei giudici d’appello di non concedergli le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere un annullamento della sentenza di condanna o, in subordine, una riduzione della pena. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato ben diverso da quello sperato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9106 del 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a una valutazione preliminare della loro ammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
Il Primo Motivo: La Genericità sulla Responsabilità Penale
Secondo la Corte, il primo motivo di ricorso era ‘generico’. Il ricorrente, infatti, si era limitato a esporre affermazioni generali, senza creare un collegamento critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente con le prove raccolte, ma l’imputato non ha saputo individuare e contestare specifici passaggi illogici o contraddittori, impedendo di fatto ai giudici di legittimità di esercitare il proprio sindacato.
Il Secondo Motivo: La Censura Aspecifica sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato ‘aspecifico’. La Corte d’Appello aveva giustificato il diniego delle attenuanti generiche evidenziando la mancanza di elementi favorevoli all’imputato che potessero mitigare la pena. La Cassazione ha ribadito che questa è una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità se, come in questo caso, non presenta contraddizioni o illogicità manifeste. Il ricorso, anche su questo punto, non ha saputo evidenziare vizi specifici nella motivazione dei giudici di secondo grado.
Le Motivazioni della Cassazione e il Principio del Ricorso Inammissibile
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici. Non basta dissentire dalla decisione del giudice precedente; è necessario indicare con precisione le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, evidenziando i passaggi della sentenza che si ritengono errati e le ragioni per cui lo sono. Un ricorso che si limita a ripetere argomentazioni generiche, senza confrontarsi criticamente con il percorso logico-giuridico del provvedimento impugnato, non consente alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge. In questo caso, entrambi i motivi sono stati ritenuti carenti di questa specificità, conducendo inevitabilmente a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: la preparazione di un ricorso per cassazione è un’arte di precisione. Non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si controlla la legittimità della decisione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una corretta impostazione dell’atto di impugnazione, focalizzata su vizi specifici e ben argomentati, è quindi essenziale per evitare un esito sfavorevole e ulteriori oneri economici.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come la specificità dei motivi. Se il ricorrente si limita a prospettare affermazioni generiche senza un nesso critico con la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso viene respinto senza un esame del merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non individua in modo preciso e dettagliato gli errori di diritto o i vizi di motivazione (come contraddizioni o illogicità) presenti nella sentenza che si contesta. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., un motivo è generico quando non consente al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9106 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9106 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ARIENZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), si limita a prospettare affermazioni generiche e prive di nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione dell’art. 62-bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consi COGNOME estensore COGNOME
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