Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la genericità dei motivi e la mera riproposizione di argomenti già vagliati portino non solo al rigetto, ma anche a significative sanzioni economiche. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione e le responsabilità che ne derivano.
I Fatti del Caso: Oltraggio e la Decisione della Corte d’Appello
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 341-bis del codice penale. L’imputato, a seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Milano, decideva di presentare ricorso per cassazione. La Corte territoriale aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, basando la propria decisione su dati probatori chiari, tra cui la testimonianza di più persone presenti al momento del fatto, compreso un amico dello stesso imputato, che avevano udito le offese rivolte al pubblico ufficiale.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso in Cassazione su due motivi principali. Con il primo, si contestava la sussistenza stessa del delitto. Con il secondo, si muovevano critiche generiche alla motivazione della sentenza d’appello. La Suprema Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Il primo motivo è stato qualificato come una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente analizzata e confutata dalla Corte d’Appello. Il secondo motivo è stato giudicato generico, in quanto si limitava a citare principi giurisprudenziali senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza impugnata, la quale aveva fornito una risposta completa e puntuale a tutte le obiezioni difensive.
Le Motivazioni della Suprema Corte e il Principio di Specificità
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice precedente; è necessario indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Ripetere argomenti già esaminati e respinti, o criticare la sentenza in modo vago e astratto, equivale a non fornire un vero motivo di ricorso. La Corte ha evidenziato come la decisione d’appello avesse logicamente motivato la sussistenza del reato, valorizzando le prove testimoniali che confermavano la percezione delle offese da parte di più persone, elemento costitutivo del reato di oltraggio. La mancanza di un confronto critico con tale motivazione ha reso il ricorso privo della sua funzione essenziale.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. In base a tale norma, la parte privata che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in 3.000,00 euro. Questa sanzione pecuniaria non ha natura risarcitoria, ma serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, ovvero l’aver adito la Suprema Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di legge. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su critiche specifiche e pertinenti, per non incorrere in conseguenze economiche rilevanti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano o una mera ripetizione di argomenti già correttamente affrontati e respinti dalla Corte d’Appello, oppure erano troppo generici, non riuscendo a confrontarsi specificamente con il ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa prevede il reato di cui all’articolo 341-bis del codice penale?
Il documento fa riferimento al reato di cui all’art. 341-bis c.p. (oltraggio a un pubblico ufficiale), che si configura quando qualcuno offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza e a causa dell’adempimento delle sue funzioni, a condizione che l’offesa sia percepita da più persone.
Quali sono state le conseguenze economiche del ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all’art. 341-bis c pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato, con pertinenti riferimenti ai dati probatori, come le offese fossero state sentite da persone, tra cui anche l’amico che era insieme all’imputato;
rilevato che il secondo motivo attraverso cui si rivolgono indistinte critiche alla motivazion della decisione è generico in quanto, oltre a riportare copiosa giurisprudenza di legittimità merito, omette ogni confronto con la sentenza impugnata che ha fornito completa risposta alle censure tese a mettere in dubbio la sussistenza dei delitti contestati;
rilevato, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.