Ricorso inammissibile: quando la genericità vanifica l’impugnazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica e non generica. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Il caso in esame offre uno spaccato chiaro di come la pericolosità sociale e i precedenti penali possano influenzare l’applicazione di istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Processo
Un individuo veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. 159/2011, che sanziona la violazione delle prescrizioni imposte con una misura di prevenzione. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una ‘manifesta illogicità’ nella motivazione della sentenza d’appello.
Nello specifico, la difesa sosteneva che i giudici di secondo grado avessero erroneamente interpretato l’atto d’appello, considerandolo limitato alla sola richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), senza contestare l’affermazione della responsabilità penale in sé.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni convergenti. I giudici hanno stabilito che il motivo proposto era generico, aspecifico e basato su presunti vizi di motivazione (contraddittorietà e illogicità) che, di fatto, non emergevano dalla lettura della sentenza impugnata.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Analizzando l’atto di appello originario, la Cassazione ha evidenziato come l’unico vero punto sollevato dalla difesa fosse proprio il mancato riconoscimento dell’esimente della particolare tenuità del fatto. Non vi era una reale contestazione sull’accertamento della colpevolezza. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva correttamente concentrato la sua motivazione su quel singolo aspetto, rispondendo in modo logico e coerente all’unica doglianza proposta.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di merito aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. ancorando la sua decisione alla ‘pericolosità sociale’ del ricorrente. Questa valutazione non era astratta, ma fondata su elementi concreti: i numerosi precedenti penali della stessa indole, come risultava dal certificato del casellario giudiziale. Tale profilo di pericolosità è stato ritenuto ostativo alla concessione del beneficio, che presuppone un’offesa di minima entità in un contesto non allarmante dal punto di vista soggettivo.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte Suprema sono lineari e rigorose. Un ricorso è inammissibile quando non individua con precisione i punti della decisione che intende contestare o quando lo fa in modo vago. In questo caso, lamentare una presunta illogicità per una mancata trattazione di punti mai sollevati (la responsabilità penale) è un esercizio sterile. La Corte d’Appello ha fatto ciò che le era richiesto: rispondere al motivo di gravame presentato. Avendo risposto in modo logico e immune da censure, ancorando il diniego della non punibilità a dati oggettivi (i precedenti penali e la conseguente pericolosità sociale), la sua decisione non era sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La pronuncia riafferma l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e specifici. Un ricorso inammissibile non attiva un nuovo giudizio, ma si ferma a una valutazione preliminare che, se negativa, cristallizza la condanna. Inoltre, la decisione sottolinea che la valutazione per la concessione della particolare tenuità del fatto non si limita al solo dato oggettivo (l’entità del danno), ma investe anche la personalità dell’autore del reato. La presenza di una significativa ‘pericolosità sociale’, desunta da precedenti specifici, costituisce un valido motivo per escludere l’applicazione di questo beneficio, rendendo la condanna inevitabile. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, aspecifico e lamenta difetti di motivazione, come la palese illogicità, che non emergono concretamente dal testo del provvedimento impugnato.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata applicata perché la Corte ha ritenuto prevalente la pericolosità sociale del ricorrente, desunta dai suoi numerosi precedenti penali della stessa indole, elemento che osta alla concessione di tale beneficio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11503 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11503 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Agrigento aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo manifesta illogicità della motivazione per aver il RAGIONE_SOCIALE ritenuto che l’impugnazione fosse stata proposta limitatamente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e non anche all’affermazione della responsabilità penale.
Il motivo proposto è inammissibile in quanto generico e aspecifico, nonché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, dalla lettura dell’atto di appello, si evince che l’unico motivo in esso dedotto è quello relativo al mancato riconoscimento dell’esimente della particolare tenuità del fatto, sul quale la Corte distrettuale ha risposto con motivazione logica e immune da censure, ancorando il diniego alla pericolosità sociale del ricorrente, desunta anche dai numerosi precedenti penali della stessa indole di cui al certificato del casellario giudiziale.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024 Il CQnsigliere estensore Il Presidente