Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici, che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le pesanti conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
I fatti del processo
Due individui venivano condannati dalla Corte d’Appello di Napoli. La loro condanna era legata a un reato di resistenza a pubblico ufficiale, strettamente connesso a un furto commesso poco prima. L’obiettivo della resistenza era, infatti, quello di assicurarsi la fuga e l’impunità per il reato precedente. Proprio a causa di questa connessione e della conseguente maggiore gravità del fatto, la Corte d’Appello aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando un trattamento sanzionatorio severo. Contro questa decisione, i due imputati proponevano ricorso per Cassazione.
La decisione sul ricorso inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda sulla constatazione che i motivi addotti dai ricorrenti erano affetti da palese genericità. Essi si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo approfondito e puntuale dalla Corte d’Appello, senza un reale e specifico confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
La critica alla genericità dei motivi
I giudici di legittimità hanno evidenziato come le doglianze dei ricorrenti apparissero solo formalmente come una denuncia di errore logico o giuridico. In realtà, non erano in grado di scalfire la solida e dettagliata ricostruzione dei fatti e la logica argomentativa della Corte territoriale. La critica alla motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata infondata, poiché quest’ultima aveva spiegato in modo congruo e logico le ragioni sia del trattamento sanzionatorio applicato sia del diniego delle attenuanti generiche.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La motivazione della Cassazione si articola su due pilastri fondamentali. In primo luogo, la Corte ribadisce che un ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le medesime questioni già affrontate e risolte. Questo tipo di impugnazione non assolve alla sua funzione, che è quella di evidenziare vizi specifici della sentenza, non di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
Il divieto di rivalutare il merito
In secondo luogo, la Corte sottolinea che in sede di legittimità non è consentito un nuovo esame dei fatti. Le valutazioni di merito, se adeguatamente e logicamente motivate dal giudice dei gradi precedenti, sono insindacabili. Pretendere dalla Cassazione una diversa valutazione delle prove o delle circostanze del reato si traduce in una richiesta inammissibile, poiché esula dai poteri conferiti alla Suprema Corte.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: un ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico e preciso, finalizzato a denunciare vizi di legittimità e non un tentativo generico di ottenere una revisione del fatto. La superficialità e la genericità dei motivi non solo ne determinano il fallimento, ma comportano anche significative sanzioni economiche per i ricorrenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è generico quando non si confronta in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni già valutate e respinte, senza evidenziare un errore logico o giuridico determinato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3.000 euro.
Perché la Corte di Appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
Le attenuanti generiche sono state negate in ragione della stretta connessione tra il reato di resistenza e un furto avvenuto poco prima. La Corte ha ritenuto che la resistenza, essendo stata posta in essere per garantirsi l’impunità dal furto, costituisse un fatto di maggiore gravità, tale da non giustificare una riduzione di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di reato loro ascritte, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in punto trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione della stretta connessione del reato di resistenza con un furto avvenuto poco prima, e dunque della maggiore gravità del fatto commesso con a finalità di garantirsi l’impunità (vedi p. 4);
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608);
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
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