Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Un’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità e la pertinenza dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione risulta generica e non centrata sul percorso logico-giuridico della decisione contestata, il suo destino è segnato. Il caso in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo la vicenda e le ragioni della Suprema Corte.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna alla Riforma Parziale
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di rapina. In secondo grado, la Corte di Appello, pur confermando la responsabilità dell’imputato, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado. Nello specifico, i giudici di appello avevano accolto una richiesta della difesa, concedendo l’attenuante del risarcimento del danno (prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale) nella sua massima estensione possibile. Di conseguenza, la pena era stata ricalcolata e ridotta.
Nonostante questo parziale successo, la difesa decideva di proseguire, presentando ricorso per Cassazione.
Il Ricorso Inammissibile e le Motivazioni della Difesa
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si basava su un unico motivo: la presunta violazione degli articoli 448 e 546 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Corte ha immediatamente rilevato la criticità di tale impostazione, definendo il motivo come “eccentrico e del tutto generico”.
L’Errore sul Rito Processuale
Il primo, e decisivo, errore commesso dalla difesa è stato quello di confondere i riti processuali. Il ricorso faceva riferimento a vizi tipici di un procedimento definito con “pena patteggiata” (applicazione della pena su richiesta delle parti). Il processo in questione, invece, si era svolto con le forme del “rito abbreviato”. Questa confusione ha reso il motivo di ricorso del tutto scollegato e non pertinente rispetto al giudizio effettivamente svoltosi, minandone alla base la ricevibilità.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Oltre all’errore sul rito, la Cassazione ha evidenziato la genericità dell’argomentazione. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con chiarezza e precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche a sostegno della critica. In questo caso, il motivo era vago e non riusciva a individuare un vizio concreto nella sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La totale genericità e l’impertinenza del motivo proposto, aggravate dall’evidente errore nell’identificazione del rito processuale, hanno precluso qualsiasi esame nel merito. La Corte ha sottolineato come non sia possibile per il giudice supremo ‘interpretare’ o ‘correggere’ un ricorso mal formulato. L’onere della specificità grava interamente sulla parte che impugna la decisione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione tecnica. Confondere istituti procedurali o presentare doglianze generiche non solo rende vana l’azione legale, ma la trasforma in un costo aggiuntivo per l’assistito. La specificità non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema giudiziario e la serietà del dibattito processuale dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era considerato ‘eccentrico e del tutto generico’, ovvero vago e non specifico.
Quale errore cruciale ha commesso la difesa dell’imputato?
La difesa ha erroneamente basato il ricorso su vizi procedurali tipici del rito del ‘patteggiamento’, mentre il processo si era svolto con il ‘rito abbreviato’, rendendo le censure del tutto impertinenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4457 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4457 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha riformato quoad poenam la decisione di primo grado, che aveva condannato l’imputato per il delitto di rapina, accordando l’attenuante di cui all’art. 62 cod.pen. nella massima estensione e rimodulando il trattamento sanzionatorio;
rilevato che l’unico motivo proposto, con il quale il difensore lamenta la violazione degli art 448 e 546 cod.proc.pen., è eccentrico e del tutto generico, facendo riferimento a vizi propri un processo definito con pena patteggiata a fronte di un giudizio svoltosi nelle forme del ri abbreviato e conclusosi con l’accoglimento del motivo di censura proposto in ordine all’entit della diminuzione per l’attenuante del risarcimento del danno;
ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente