Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Genericità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e specificità. Un ricorso inammissibile non solo segna la fine del percorso processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei motivi che portano a tale esito, sottolineando l’importanza di non limitarsi a ripetere argomenti già discussi nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 del D.P.R. 309/1990). La difesa dell’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della cosiddetta ‘fattispecie di lieve entità’ (prevista dal comma 5 dello stesso articolo). Questa attenuante, se riconosciuta, avrebbe comportato una pena significativamente più mite. Il motivo del ricorso si concentrava, quindi, sulla presunta erronea valutazione dei giudici di merito riguardo alla qualificazione giuridica del fatto.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi, che rappresentano errori comuni nella redazione delle impugnazioni di legittimità.
1. La Mera Ripetitività delle Censure
Il primo vizio riscontrato è la natura ‘meramente riproduttiva’ dei motivi di ricorso. In altre parole, la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni e doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge. Ripresentare le medesime questioni senza sollevare specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile.
2. La Genericità del Motivo
Il secondo punto, strettamente legato al primo, è la genericità del motivo. Il ricorso non si è ‘confrontato’ in modo specifico con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve attaccare puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Un’impugnazione che ignora la logica della sentenza precedente e si limita a una critica astratta o generica è destinata al fallimento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria ma chiara: il ricorso deve superare una soglia minima di specificità per poter essere esaminato. Quando un’impugnazione è meramente riproduttiva di argomenti già valutati e non affronta specificamente la ratio decidendi (la ragione della decisione) della sentenza d’appello, perde la sua funzione. Il processo di Cassazione serve a garantire l’uniforme interpretazione della legge, non a riesaminare all’infinito le stesse questioni di fatto. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma anche un monito a utilizzare lo strumento del ricorso di legittimità con la dovuta perizia e solo in presenza di vizi reali e specifici.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione non è una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi precedenti. È necessario un salto di qualità argomentativo, focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. Per l’avvocato, ciò significa studiare a fondo la motivazione della Corte d’Appello e costruire un’impugnazione che ne smonti, punto per punto, la coerenza giuridica. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso mal formulato è la definitiva chiusura del caso e l’aggravio di ulteriori spese. La decisione sottolinea, quindi, la cruciale importanza di una difesa tecnica precisa e consapevole delle regole stringenti del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha ritenuto inammissibile perché, da un lato, era una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito e, dall’altro, era generico, non confrontandosi in modo specifico con le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
Il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riconoscere la fattispecie del reato di lieve entità, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano escluso.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1211 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1211 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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R.G. n. 22622/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art 73 d.P.R. n del 1990);
EsamiNOME il motivo di ricorso, relativo all’omesso riconoscimento della fattispecie di cu comma 5 dell’art 73 d.P.R. n 309 del 1990:
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, generico rispetto alla motiva della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.