Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Generici e Ripetitivi
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la formulazione dell’atto di impugnazione sia cruciale. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile, non perché le ragioni del ricorrente fossero infondate, ma perché sono state presentate in modo non conforme ai requisiti di legge. Analizziamo la vicenda per comprendere l’importanza della specificità e della novità nei motivi di ricorso.
I Fatti di Causa
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due distinti motivi per contestare la dichiarazione di responsabilità penale a suo carico.
Il suo obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse viziata e non avesse provato adeguatamente la sua colpevolezza.
Analisi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle questioni sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni puramente procedurali, che hanno riguardato entrambi i motivi presentati.
Il Primo Motivo: la Genericità della Censura
Il primo motivo di ricorso contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello, lamentando un’omessa valutazione sulla commissione del fatto e sulla prova. La Cassazione lo ha liquidato come ‘generico per indeterminatezza’. Secondo i giudici, il motivo era privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, il ricorrente non aveva indicato con la necessaria precisione gli elementi specifici della sentenza che intendeva criticare, impedendo così al giudice di comprendere appieno i rilievi mossi. Al contrario, la Corte ha rilevato che la sentenza d’appello aveva, in realtà, fornito una motivazione logica e completa sugli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione.
Il Secondo Motivo: la Mera Ripetizione degli Argomenti
Il secondo motivo, anch’esso volto a criticare il giudizio di responsabilità, è stato giudicato ‘indeducibile’. La Corte ha osservato che si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati in appello e puntualmente respinti dalla corte di merito. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione di argomenti già esaminati; deve, invece, contenere una critica argomentata e specifica proprio contro la sentenza che si sta impugnando. Mancando questa critica mirata, il motivo è stato considerato non specifico, ma solo apparente.
Le Motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su principi cardine del diritto processuale. Un’impugnazione non è un’occasione per ridiscutere l’intero processo, ma un rimedio specifico contro i vizi di una determinata decisione. Per questo, la legge richiede che i motivi siano specifici: devono indicare con chiarezza quali parti della sentenza si contestano e perché. Motivi generici, che si limitano a enunciare un dissenso senza articolarlo, rendono il ricorso inammissibile perché non consentono al giudice superiore di esercitare il proprio controllo.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il giudice d’appello avesse adempiuto al proprio onere motivazionale. Aveva infatti precisato che l’imputato non aveva fornito alcun elemento a supporto di una ricostruzione alternativa, come la derubricazione del reato nel più lieve ‘incauto acquisto’. La mera ripetizione di difese già respinte, senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, si rivela una strategia processuale inefficace e destinata al fallimento.
Conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile in questo caso non è una mera formalità, ma una sanzione per un atto non redatto secondo le regole. La pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la specificità e la pertinenza sono requisiti irrinunciabili di qualsiasi impugnazione. Non basta avere ragione nel merito, è indispensabile saper articolare le proprie censure in modo tecnico, puntuale e critico rispetto alla decisione che si contesta. In assenza di tali requisiti, la conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, senza che il merito della sua posizione venga neppure esaminato.
 
Perché un motivo di ricorso può essere considerato ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 del codice di procedura penale. Questa mancanza di precisione impedisce al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Cosa significa che un motivo è una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti precedenti?
Significa che il motivo si limita a ripetere letteralmente le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica nuova e specifica contro la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Tale motivo è considerato inammissibile perché non svolge la funzione tipica dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33579 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 33579  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazion posta a base della dichiarazione di responsabilità, censurando il vizio di omessa motivazione sulla commissione e sulla prova del fatto, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, non ind elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che il giudice di appello ha fornito una motivazione logicamente corretta, dando ampiamente conto, a pagina 5 della sentenza impugnata, dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo della fattispecie di ricettazione commessa;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvo nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla co di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparenti, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice d’appello ha assolto l’onere motivazionale, precisando a pagina 6 della sentenza impugnata come dall’imputato non sia stato fornito alcun elemento a supporto della ricostruzione alternativa volta a riqualificare la condotta come una fattispecie di incauto acqui rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 settembre 2025.