Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Motivi Generici e Reiterativi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una declaratoria di ricorso inammissibile, evidenziando l’importanza di formulare motivi specifici e non meramente ripetitivi. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato l’istanza di un imputato, condannato per ricettazione, a causa della manifesta infondatezza e genericità delle sue argomentazioni. Questo caso serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e mirato nel redigere un ricorso per cassazione.
I Fatti del Processo
Il procedimento ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di primo grado, successivamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di ricettazione. Insoddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 648, secondo comma, del codice penale. Tale norma prevede una pena diminuita qualora il fatto sia di particolare tenuità.
L’imputato lamentava, in sostanza, una carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello su questo specifico punto.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha reso definitiva la condanna, ma ha anche imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la propria decisione su due pilastri fondamentali che caratterizzano la non ammissibilità del motivo di ricorso:
1. Genericità e Manifesta Infondatezza: I giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo ‘indeducibile’, ovvero non proponibile in quella sede, poiché era al contempo manifestamente infondato e generico. Non criticava in modo specifico e puntuale le ragioni esposte dalla Corte d’Appello per negare l’attenuante.
2. Carattere Reiterativo: Il punto cruciale della motivazione risiede nell’aver qualificato il ricorso come ‘reiterativo’. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre in Cassazione la stessa doglianza già avanzata e motivatamente respinta nel giudizio d’appello. La Corte Suprema ha sottolineato che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le medesime questioni di fatto, ma una sede in cui si devono denunciare vizi di legittimità della sentenza impugnata. Ripetere un’argomentazione senza confrontarsi con la risposta data dal giudice precedente trasforma il ricorso in un atto sterile, destinato all’inammissibilità.
La Corte ha esplicitamente richiamato le pagine 3 e 4 della sentenza d’appello, dove la questione era stata ‘puntualmente disattesa’, dimostrando che un’adeguata motivazione era già stata fornita.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione, per avere speranza di essere accolto, deve attaccare specificamente la logica giuridica della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o, peggio ancora, copiare e incollare i motivi del precedente atto di appello. È necessario dimostrare dove e perché il giudice di secondo grado ha errato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. La declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e ammenda, rappresenta la sanzione processuale per chi ignora questa regola fondamentale, abusando dello strumento dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato, generico e, soprattutto, si limitava a ripetere una doglianza già sollevata e respinta dalla Corte d’Appello, senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto specifico del ricorso presentato dall’imputato?
L’unico motivo di ricorso contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante per il reato di ricettazione, prevista dall’articolo 648, secondo comma, del codice penale, per fatti di particolare tenuità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45761 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 28/10/2022, confermativa della sentenza del Tribunale di Rimini in data 2/3/2020;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen., è indeducibile poiché manifestamente infondato ed anche generico in quanto reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 24/10/2023