Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4787 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4787 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono entrambi il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine, rispettivamente, alla mancata riqualificazione del fatto di cui all’art. 628, co. 2 cod. pen., nel reato di cui all’art. 624, cod. pen., nonché nei termini di tentativo di rapina, sono generici perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 27 gennaio 2026.