Ricorso Inammissibile: Quando Ripetere gli Stessi Motivi Porta alla Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna, ma non è un terzo grado di giudizio dove si rivalutano i fatti. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione lo ribadisce con forza, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e semplici ripetizioni di quanto già discusso e rigettato in appello. Questa decisione non solo chiude il caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per i ricorrenti.
I Fatti del Caso
Due fratelli, precedentemente condannati dalla Corte d’Appello di Campobasso, hanno deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. Il loro ricorso si basava su una serie di motivi volti a smontare l’impianto accusatorio, contestando la valutazione della loro condotta, la sussistenza del reato di danneggiamento e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e, con una sintetica ma chiara ordinanza, li ha dichiarati entrambi inammissibili. La Corte non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, poiché ha riscontrato un vizio fondamentale che ha impedito l’analisi: la natura generica e reiterativa dei motivi proposti. Questa decisione ha portato alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato che le censure mosse dai ricorrenti erano, in sostanza, una fotocopia dei motivi d’appello. I ricorrenti non hanno introdotto nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata, ma si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Nello specifico:
* Genericità e Reiterazione: I rilievi sulla ricostruzione dei fatti e sull’elemento psicologico del reato sono stati giudicati generici e una mera ripetizione di quanto già discusso. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e completa, rendendo il tentativo di rimettere in discussione la vicenda davanti alla Cassazione del tutto vano.
* Apprezzamenti di Merito: Le questioni relative alle attenuanti generiche e alla recidiva sono state considerate inammissibili perché riguardano valutazioni di merito, riservate ai giudici dei gradi precedenti. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello se questa è logicamente motivata, come nel caso di specie.
* Censure Infondate: Anche le ulteriori critiche, come quella sull’insussistenza del reato di danneggiamento, sono state liquidate come ripetitive di argomenti già adeguatamente respinti in secondo grado.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la norma prevede il versamento di una somma alla cassa delle ammende, che la Corte ha ritenuto equo determinare in 3.000 euro. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità specifici e non può essere un pretesto per tentare una terza valutazione dei fatti. Un ricorso formulato in modo generico o ripetitivo non solo è destinato a fallire, ma espone anche a sanzioni economiche.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione perché il ricorso presenta vizi fondamentali, come la genericità dei motivi o la semplice ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Un ricorso che, come in questo caso, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24467 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24467 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VENAFRO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VENAFRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell’insussistenza di una condotta dolosa oppositiva rispetto ad un atto di ufficio, che la Corte di appello di Campobasso ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi dei ricorrenti – articolati nel primo motivo di ricorso appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 4 della sentenza);
ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche e recidiva concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello – richiamandosi alla sentenza di primo grado – ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto in rapporto ai precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza dei ricorrenti;
ritenuto che le ulteriori censure relative alla dedotta insussistenza del reato di danneggiamento in ragione della connessione con le condotte violente sono ugualmente reiterative di rilievi già adeguatamente respinti dalla Corte di merito;
ritenuto che la memoria difensiva dei ricorrenti, rivolta a contestare l’inammissibilità del ricorso, non fa che reiterare le medesime censure connotate dagli stessi profili di genericità e conseguente inammissibilità
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità dei ricorsi dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Cons . rere estensore
Il Presidente