Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’ordinamento giuridico prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato al rispetto di precise regole. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della violazione di questi requisiti, impedendo alla Corte di esaminare il caso nel merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la mera reiterazione di argomenti già trattati conducano a tale esito, con significative conseguenze per il ricorrente.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, normativa che disciplina i reati in materia di stupefacenti. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando specificamente la dichiarazione di delinquenza abituale e la conseguente applicazione di una misura di sicurezza.
Il ricorso si basava su argomenti che, a detta del ricorrente, avrebbero dovuto portare all’annullamento della decisione della Corte territoriale. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità ha preso una direzione completamente diversa.
L’Analisi della Corte: I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha liquidati rapidamente, definendoli inammissibili per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro.
La Reiterazione delle Censure
In primo luogo, il ricorso è stato considerato manifestamente infondato. I giudici hanno rilevato che l’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure che erano già state esaminate e respinte in modo adeguato dalla Corte d’Appello. Questo approccio, noto come reiterazione dei motivi, non è sufficiente per ottenere un nuovo esame nel merito da parte della Cassazione, la quale non è un terzo grado di giudizio ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
La Genericità del Motivo d’Appello
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato obiettivamente generico. Questo significa che il ricorrente non ha articolato una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza impugnata. Invece di evidenziare presunti errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici d’appello (come richiesto alle pagine 4 e 5 della sentenza), si è limitato a riaffermare la propria posizione. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, non ignorarla.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione sottolineando che un ricorso, per essere ammissibile, deve superare una soglia minima di specificità e novità. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare con precisione i vizi della sentenza impugnata e argomentare perché essa sarebbe errata in punto di diritto o di logica. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto altro che ripetere argomenti già vagliati, senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte d’Appello li aveva respinti. Tale condotta processuale rende l’impugnazione priva di utilità, trasformandola in un mero tentativo dilatorio che non può essere accolto. La Corte ha quindi applicato il principio consolidato secondo cui la genericità e la manifesta infondatezza sono cause ostative all’esame del merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Mal Formulato
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Comporta conseguenze concrete e onerose. In questo caso, il ricorrente non solo ha visto respinta la sua impugnazione, ma è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: un ricorso deve essere un atto tecnico di alta precisione, focalizzato sui vizi della sentenza impugnata e non una semplice riproposizione di difese già svolte. In assenza di questi requisiti, la porta del giudizio di legittimità rimane inesorabilmente chiusa.
Per quali ragioni un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, limitandosi a reiterare censure già valutate, e quando è obiettivamente generico, non confrontandosi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto del reato per cui il ricorrente era stato condannato?
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13390 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 26/08/1974
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 21926/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 3 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dichiarazione di delinquenza abituale e alla mi di sicurezza disposta;
Ritenuto il motivo inammissibile in quanto, da un lato, manifestamente infondato, essendosi limitato il ricorrente a reiterare censure già adeguatamente valutate e, dall’altro, obiettiva generico non essendo stato dedotto nulla di specifico rispetto alla motivazione della senten impugnata con la quale obiettivamente l’imputato non si confronta (cfr., pagg. 4 -5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.