Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi e la Recidiva
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e specificità. Un’impugnazione formulata in modo vago rischia di essere classificata come ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il proponente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21269/2024) offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di motivare adeguatamente ogni doglianza, specialmente in contesti complessi come il bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva reiterata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito riguardo al trattamento sanzionatorio, in particolare per quanto concerneva il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata. Inoltre, sollevava una questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, del codice penale, norma che regola appunto il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’impugnazione. A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, entrambi riconducibili al vizio di genericità.
Genericità del Motivo sul Bilanciamento delle Circostanze
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella genericità del motivo di ricorso. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva congruamente motivato le ragioni per cui le attenuanti generiche non potevano prevalere sulla recidiva reiterata, richiamando un preciso ‘divieto normativo’. Il ricorso, invece, non si confrontava specificamente con questa motivazione, limitandosi a una contestazione generica e non puntuale. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni punto per punto, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Inammissibilità della Questione di Legittimità Costituzionale
Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 c.p. è stata giudicata inammissibile per la sua formulazione generica. Il ricorrente non aveva illustrato adeguatamente le ragioni per cui, nel suo caso specifico, le attenuanti avrebbero dovuto essere considerate prevalenti. La Corte ha inoltre notato come la genericità fosse già presente nel motivo d’appello, dove ci si limitava a chiedere una riduzione della pena, richiesta peraltro già accolta dai giudici di secondo grado. Per sollevare una questione di costituzionalità, non è sufficiente indicare la norma, ma è necessario argomentare in modo specifico sulla sua presunta incostituzionalità in relazione al caso concreto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo. È un requisito essenziale per garantire che il giudice dell’impugnazione possa effettivamente valutare le censure mosse alla decisione precedente. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche una condanna economica. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni impugnazione deve essere redatta con la massima cura, precisione e specificità, evitando formule generiche e affrontando in modo critico e argomentato ogni passaggio della motivazione della sentenza che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. Sia la critica al bilanciamento delle circostanze sia la questione di legittimità costituzionale erano formulate in modo troppo vago.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché le attenuanti generiche non sono state considerate prevalenti sulla recidiva reiterata?
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione indicando l’esistenza di un ‘divieto normativo’ che ostacolava la prevalenza delle attenuanti. Il ricorrente non ha adeguatamente contestato questa specifica motivazione nel suo ricorso, che è risultato quindi generico e, di conseguenza, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
In caso di diffusione del presente plovvedimento omette2 le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03in quanto:
• disposto d’ufficio
n
a richiesta di parte
imposto dalla legge
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusa prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con la recidiva reiterata (ostandovi un divieto normativo), ed in merito al trattamento sanzionatorio;
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 comma 4 c.p. è inammissibile perché dedotta genericamente senza adeguatamente illustrare le ragioni per le quali le circostanze attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute prevalenti sulla riconosciuta recidiva reiterata, stante anche la genericità del motivo di appello sul punto che si limitava a richiedere la riduzione della pena (accolto dalla Corte di appello);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 17 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente