Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i principi che rendono un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi sono generici o mirano a una rivalutazione dei fatti già decisi nei gradi di merito. Analizziamo una decisione che chiarisce i confini del giudizio di legittimità in materia di continuazione tra reati e applicazione della recidiva, offrendo spunti fondamentali per la redazione di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna per un reato previsto dalla legge sulle armi (L. n. 110/1975), aveva ottenuto una parziale riforma della sentenza in appello, con una riduzione della pena. Non soddisfatto, decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, affidandosi a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Continuazione e Recidiva
Il ricorrente lamentava due aspetti della decisione della Corte d’Appello:
1. Mancato riconoscimento della continuazione: Chiedeva che il reato per cui era stato condannato venisse considerato parte di un unico disegno criminoso che legava altre sentenze già passate in giudicato. L’accoglimento di questa istanza avrebbe comportato un trattamento sanzionatorio complessivamente più mite.
2. Mancata esclusione della recidiva: Contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, sostenendo che non dovesse essere considerata nel suo caso.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. Questa decisione non entra nel merito delle richieste, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio insanabile nei motivi presentati. La Corte ha ritenuto che entrambi i motivi fossero inammissibili perché generici, manifestamente infondati e, in parte, meramente riproduttivi di argomentazioni già respinte in appello. Fondamentalmente, il ricorso cercava di ottenere dai giudici di legittimità una nuova valutazione degli elementi di fatto, un’operazione che è preclusa in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi, spiegando nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Per quanto riguarda la continuazione, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e coerente per escludere l’esistenza di un medesimo disegno criminoso. La natura occasionale dei reati commessi era stata considerata un elemento ostativo al riconoscimento della continuazione. Il motivo di ricorso, quindi, non denunciava un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma si limitava a sollecitare una diversa interpretazione dei fatti, non consentita.
Sul punto della recidiva, la Cassazione ha bollato il motivo come meramente riproduttivo di una censura già sollevata e correttamente respinta nel grado precedente. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la sua decisione, sottolineando come i numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico dell’imputato delineassero una “personalità criminosa di maggiore spessore”. Tale valutazione, immune da censure logico-giuridiche, giustificava pienamente il mantenimento dell’aggravante.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione. La decisione conferma che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. La genericità, la manifesta infondatezza e la semplice riproposizione di argomenti già vagliati conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il motivo sulla continuazione tra reati è stato giudicato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché generico e volto a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo congruo che la natura occasionale dei reati impediva di riconoscere un unico disegno criminoso, e il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità in tale ragionamento.
Per quale ragione la Corte non ha escluso la recidiva?
Il motivo relativo alla recidiva è stato dichiarato inammissibile in quanto mera riproduzione di una doglianza già respinta in appello con motivazione adeguata. La Corte territoriale aveva giustamente valorizzato i plurimi precedenti penali dell’imputato, ritenendoli indicativi di una personalità criminosa significativa che giustificava l’aggravante.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la Corte di Cassazione non esamina il merito delle questioni sollevate. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ridotto la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 23 comma 4 I. n. 11 del 1975;
considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della continuazione con altre sentenze passate in giudicato, è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato, nonché volto a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto, operazione preclusa in questa sede: la Corte territoriale ha infatti condivisibilmente osservato di non poter ritenere la medesimezza del disegno criminoso con i fatti già giudicati, in considerazione del carattere occasionale dei commessi reati;
rilevato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura sollevata in atto di appello e risolta con motivazione che risulta congrua ed adeguata, immune da censure, avendo la Corte territoriale evidenziato come la presenza in capo all’COGNOME di plurimi precedenti anche specifici “rendono i fatti da giudicare senz’altro significativi di una personalità criminosa do maggiore spessore”.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024