Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche nel rigore formale degli atti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione mal formulata possa trasformarsi in un ricorso inammissibile, chiudendo ogni porta a una revisione della condanna. Questo caso evidenzia l’importanza di redigere un ricorso specifico e puntuale, capace di confrontarsi analiticamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare.
I Fatti del Caso: Oltre il Semplice Possesso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte d’Appello per un reato concernente sostanze stupefacenti. La difesa aveva tentato di far riconoscere l’ipotesi del ‘fatto di lieve entità’, che avrebbe comportato una pena significativamente più bassa. Tuttavia, i giudici di merito avevano respinto tale richiesta, basando la loro decisione su una serie di elementi che, letti nel loro insieme, delineavano un quadro di vera e propria professionalità criminale. 
Gli elementi considerati erano:
*   L’elevato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata.
*   L’alta percentuale di principio attivo (80%), indicativa della qualità e del potenziale danno alla salute.
*   Il rinvenimento di fogli manoscritti contenenti annotazioni riconducibili all’attività di spaccio.
*   La disponibilità di ben cinque telefoni cellulari, strumento tipico per la gestione di una rete di traffico.
*   La custodia della droga all’interno di una cassaforte, un’ulteriore prova della natura non occasionale dell’attività.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Genericità
Di fronte alla Corte di Cassazione, la difesa ha presentato un ricorso che, secondo i giudici supremi, era ‘palesemente generico’. In altre parole, l’atto di impugnazione non entrava nel dettaglio delle argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza smontare punto per punto il ragionamento dei giudici precedenti. Questo vizio metodologico è stato fatale e ha condotto a una dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Professionalità e Recidiva
La Corte ha spiegato in dettaglio perché il ricorso non potesse essere accolto. Le motivazioni si sono concentrate su due aspetti fondamentali: la professionalità della condotta e la recidiva.
La Natura Professionale dell’Attività
I giudici hanno ribadito che la Corte d’Appello aveva compiuto un ‘corretto complessivo esame’ degli indizi. La combinazione tra l’ingente quantità di droga, l’alta qualità, gli appunti, i numerosi cellulari e la cassaforte non lasciava spazio a dubbi: non si trattava di un episodio isolato o di lieve entità, ma di una condotta strutturata e professionale. Il ricorso, non riuscendo a contestare efficacemente questa ricostruzione logica, è risultato inefficace.
La Valutazione della Recidiva
Anche la censura relativa alla recidiva è stata giudicata generica. La Corte d’Appello aveva giustificato l’aumento di pena non solo sulla base dei numerosi precedenti penali specifici dell’imputato, ma anche collegandolo alla professionalità dimostrata nel reato attuale. Il ricorso non ha fornito argomenti validi per mettere in discussione questo esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che è stato quindi confermato.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza è un monito fondamentale: per avere successo in Cassazione, un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle proprie ragioni. Deve essere un’analisi critica e dettagliata della sentenza impugnata, capace di evidenziarne le presunte falle logiche o giuridiche. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente, come in questo caso la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende. La specificità, dunque, non è un vezzo stilistico, ma un requisito essenziale per la tutela dei propri diritti nel processo penale.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘palesemente generico’. Non contestava in modo specifico e puntuale le ragioni della sentenza impugnata, ma si limitava a censure generali senza confrontarsi con la logica argomentativa del giudice di merito.
Quali elementi hanno escluso l’ipotesi di reato ‘lieve’?
L’ipotesi lieve è stata esclusa a causa della natura professionale della condotta, provata da un insieme di indizi: l’elevato quantitativo di stupefacente, l’alto principio attivo (80%), il rinvenimento di fogli manoscritti con annotazioni, la disponibilità di cinque telefoni cellulari e il fatto che la droga fosse custodita in una cassaforte.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della sentenza di condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34087  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’ esclusione della ipotesi lieve e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, la natura professionale della condotta accertata in base all’elevato quantitativo di stupefacente ed al suo principio attivo (80%), il rinvenimento dei fogli manoscritti con annotazioni, di cinque cellulari – non illogicamente riferiti al pregresso traffico – oltre al rinvenimento dello stupefacente in una cassaforte;
Ritenuto che, quanto alla ritenuta recidiva, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, oltre ai numerosi precedenti anche specifici, l’indice costituito dalla professionalità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025