Ricorso Inammissibile: quando la genericità preclude la prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 15050 del 2024, offre importanti chiarimenti sugli effetti di un ricorso inammissibile e sulle conseguenze che ne derivano, in particolare riguardo alla declaratoria di prescrizione del reato. La vicenda riguarda due ricorsi presentati contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano per il reato di favoreggiamento personale.
I Fatti di Causa
La controversia nasce dal ricorso di due soggetti condannati in appello. Il primo ricorrente era stato accusato di favoreggiamento personale per aver fornito dichiarazioni false riguardo alle circostanze di un suo ferimento, avvenuto a seguito di colpi d’arma da fuoco nel 2015. Egli sosteneva l’infondatezza delle accuse, ma i suoi motivi sono stati giudicati generici dalla Suprema Corte.
Il secondo ricorrente, invece, basava il suo unico motivo di ricorso sulla presunta estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il tempo necessario fosse maturato. Tuttavia, la sua argomentazione non teneva conto di alcuni periodi in cui il processo era stato sospeso per impedimenti della difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Per il primo ricorrente, i giudici hanno ritenuto che le critiche alla motivazione della sentenza d’appello fossero generiche e non scalfissero la ricostruzione dei fatti, che era puntuale e dettagliata. La Corte ha sottolineato che la falsità delle dichiarazioni sulle cause del ferimento era stata congruamente motivata, rendendo irrilevante l’ignoranza sull’identità di chi avesse sparato, poiché era certa la natura delittuosa dell’evento.
Per il secondo ricorrente, il motivo sulla prescrizione è stato definito ‘manifestamente infondato’ e ‘generico’, poiché ometteva di considerare i periodi di sospensione del termine di prescrizione, pari a oltre otto mesi, dovuti a rinvii richiesti dalla difesa.
Le Motivazioni: l’impatto del ricorso inammissibile sulla prescrizione
Il punto giuridico più rilevante dell’ordinanza risiede nel principio che la Corte riafferma con forza. I giudici spiegano che la ‘genetica inammissibilità’ del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Di conseguenza, questa condizione preclude al giudice di legittimità la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, qualora questa sia maturata in un momento successivo alla pronuncia della sentenza d’appello.
In altre parole, se un ricorso è viziato da inammissibilità (ad esempio per manifesta infondatezza o genericità), è come se non fosse mai stato validamente presentato. Questo ‘sbarra la strada’ a qualsiasi successiva valutazione, inclusa quella sulla prescrizione. La conseguenza diretta per i ricorrenti è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni
Questa decisione della Suprema Corte serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e fondati. Un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma cristallizza la situazione processuale esistente al momento della sentenza impugnata, rendendola definitiva. In particolare, preclude la possibilità di beneficiare di cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che maturino successivamente. Per i professionisti del diritto, ciò sottolinea la necessità di un’analisi rigorosa prima di intraprendere la via dell’impugnazione, per evitare conseguenze pregiudizievoli per l’assistito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso basato sulla prescrizione è stato respinto?
È stato respinto perché manifestamente infondato e generico. Il ricorrente non aveva calcolato correttamente i termini, omettendo di considerare i periodi di sospensione del processo dovuti a impedimenti della difesa, che allungano il tempo necessario per la prescrizione del reato.
Un ricorso inammissibile può impedire di dichiarare la prescrizione del reato?
Sì. La Corte ha stabilito che l’inammissibilità del ricorso impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione se questa è maturata dopo la data della sentenza d’appello impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15050 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i due motivi dedotti dal ricorrente NOME sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all’accertamento delle condotte di favoreggiamento personale poste in essere in data 23.11.2015, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alla falsità di quanto dichiarato sulle cause e modalità del suo ferimento dovute ai colpi di arma da fuoco essendo irrilevante peraltro anche il profilo della ignoranza di chi avesse sparato, avendo certamente contezza di essere vittima di un reato (Sez. 6, n. 9415 de/ 16/02/2016, Rv. 267276), per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che il motivo unico dedotto da NOME COGNOME in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato oltre che generico perché non considera i periodi di sospensione per i plurimi rinvii disposti per impedimenti della difesa (pari ad 8 mesi e giorni 4) nelle udienze del 21 settembre 2020, 16 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 5 luglio 2021 e 24 gennaio 2022), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello, considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
Il Consig GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente