Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su motivi generici e non specifici, venga respinto, comportando per il ricorrente non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori oneri economici. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi applicati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Sentenza di Secondo Grado
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. I motivi dell’appello erano principalmente due. In primo luogo, il ricorrente contestava la sussistenza dell’elemento psicologico per il reato di procurato allarme (dichiarato, peraltro, già prescritto). In secondo luogo, si doleva del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La difesa sosteneva che le argomentazioni della Corte d’Appello non fossero sufficientemente fondate, cercando di ottenere un annullamento della decisione in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, giudicando l’appello stesso come non idoneo a essere discusso. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione: Genericità e Precedenti Penali
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
L’Aspecificità dei Motivi di Ricorso
Per quanto riguarda il reato di procurato allarme, la Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso ‘generici’. In pratica, l’atto di appello si limitava a riaffermare l’assenza dell’elemento psicologico senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni dettagliate contenute nella sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva descritto puntualmente lo sviluppo della condotta e le ragioni per cui riteneva sussistente il reato. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone il ragionamento punto per punto, e non limitarsi a ripetere le proprie tesi. La mancanza di questo confronto critico rende il motivo generico e, quindi, inammissibile.
Il Diniego della Sospensione Condizionale della Pena
Sul secondo punto, relativo alla sospensione condizionale, la Corte ha confermato la validità del ragionamento dei giudici di merito. La concessione di questo beneficio è subordinata a una ‘prognosi favorevole’, ovvero alla ragionevole previsione che il condannato si asterrà dal commettere futuri reati. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva negato il beneficio basandosi sui precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ha rilevato che questa valutazione era stata compiuta con ‘puntuali argomenti’ e che il ricorso non era riuscito a contrastarli efficacemente, rendendo anche questo motivo infondato e inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale per accedere al giudizio di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione a favore della Cassa delle ammende serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni presentate senza un’adeguata base giuridica. Per gli operatori del diritto, questo caso è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che siano analitici, critici e strettamente ancorati al testo della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano generici. In particolare, non si confrontavano specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le tesi difensive senza contestare punto per punto il ragionamento del giudice d’appello.
Perché non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena non è stata concessa a causa dei precedenti penali dell’imputato. Sulla base di questi, la Corte ha ritenuto di non poter formulare una prognosi favorevole, ossia la previsione che l’imputato si sarebbe astenuto dal commettere futuri reati.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46453 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46453 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE nato a IVREA il 17/08/1983
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici in quanto si limitano a rappresentare l’assenza dell’elemento psicologico del delitto dichiarato prescritto (capo a) senza alcun confronto con gli argomenti contenuti alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata che ha descritto lo sviluppo della condotta di procurato allarme;
Ritenuto in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che la Corte di merito, a pag. 5, con puntuali argomenti, sostanzialmente non contrastati, ha escluso la concessione del beneficio in forza dei precedenti dell’imputato che non consentono, per la Corte di merito, una prognosi favorevole di astensione dalla commissione di altri delitti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.