Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21110 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21110 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLLATE il 19/01/1992 COGNOME NOME nato a GARBAGNATE MILANESE il 08/10/1990
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOMEcon seguente memoria con richiesta di assegnazione all
Seconda Sezione, non accoglibile poiché il ricorso è stato assegnato alla Settima Sezione perch inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi per le ragioni che si vanno ad esporre)
NOME COGNOME
considerato che entrambi i ricorsi sono intrisi di genericità, in quanto i motivi dedott
privi della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett.
emerge dall’esame della sintesi degli appelli operata nella sentenza di secondo grado, i motiv ricorso costituiscono sostanzialmente la riproduzione dei
cahiers de doléances
(o almeno, di alcuni di essi) presentati alla Corte d’appello; è del tutto evidente che la pedissequa riproduzione d
come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi non
specifici ma soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una cr argomentata avverso la sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838
– 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
ciò vale tanto in relazione al ricorso di COGNOME la cui tesi, diretta alla e dell’aggravante delle più persone riunite, è compiutamente ed adeguatamente affrontata dalla Corte alle pagine 7 ed 8 con la descrizione della condotta come coeva, congiunta ed equivalente ai fini della realizzazione dell’atto illecito, che in relazione a quello di COGNOME, p valgono considerazioni analoghe quanto alla condotta commissiva, e connotato da una strutturale genericità ed astrattezza nell’affrontare il tema della mancata applicazione della attenu ‘pretoria’ della particolare tenuità del danno, non essendosi enucleato quale spazio applica residuasse per la attenuante invocata, dopo la applicazione congiunta delle attenuanti generic e dell’art. 62 n. 4 cod. pen.; e generico è, infine, anche il terzo motivo, che omet considerazione, nel valutare l’esclusione, per l’imputato, delle pene sostitutive, della sussi di precedenti gravi e reiterati, che, sebbene risalenti e tali quindi da aver portato all’es della recidiva, ‘pesano’ negativamente, portando alla esclusione del beneficio invocato, che, la registrata presenza di quei precedenti, avrebbe richiesto, come indicato nella motivazione, più specifico programma rieducativo, in un regime di maggior controllo;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così d ciso in Roma, il 15/04/2025 Il Co(sigliere Estensore GLYPH
La Presidente