Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Generico Non Supera l’Esame della Cassazione
Nel complesso mondo della giustizia penale, le misure alternative alla detenzione rappresentano un pilastro fondamentale del principio rieducativo della pena. Tuttavia, l’accesso a tali benefici non è automatico e le decisioni dei Tribunali di Sorveglianza possono essere oggetto di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di specificità necessari per un appello, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su motivi troppo generici. Questa decisione sottolinea come il semplice richiamo a principi costituzionali, senza una critica puntuale alla decisione impugnata, non sia sufficiente a ottenere una revisione dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Detenzione Domiciliare al Ricorso
Il caso ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, che aveva concesso a un condannato la misura della detenzione domiciliare. Allo stesso tempo, il Tribunale aveva respinto la sua richiesta per una misura più favorevole: l’affidamento in prova al servizio sociale. Insoddisfatto di questa decisione parziale, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. La sua tesi difensiva si basava sull’idea che il diniego dell’affidamento in prova violasse il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.
La Decisione della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha esaminato l’appello e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede interamente nella natura dell’impugnazione. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati dal ricorrente erano del tutto generici. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza, l’appello si limitava a una doglianza astratta, evocando il principio rieducativo senza calarlo nella realtà processuale specifica.
Le Motivazioni: Il Principio della Pena Rieducativa non Basta
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra un principio generale e la sua applicazione concreta. Il Tribunale di Sorveglianza aveva motivato la sua scelta di negare l’affidamento in prova sulla base di una valutazione prognostica negativa. Questa prognosi era supportata da elementi concreti: i numerosi episodi delittuosi commessi in passato dal soggetto. Secondo il Tribunale, questa storia criminale rendeva l’affidamento in prova una misura inadeguata a garantire l’effettività del percorso rieducativo.
Il ricorso inammissibile non è riuscito a scalfire questa motivazione. L’appellante, infatti, non ha fornito argomenti specifici per dimostrare perché la valutazione del Tribunale fosse errata o illogica. Limitarsi a invocare la finalità rieducativa della pena, senza confrontarsi con gli specifici ostacoli individuati dai giudici di merito, trasforma l’appello in una critica sterile e, appunto, generica.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Appello Generico
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete e onerose per chi la subisce. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando elementi che potessero escludere una sua colpa nel presentare un ricorso palesemente infondato, lo ha condannato anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico preciso, fondato su critiche specifiche e pertinenti, e non un generico lamento contro una decisione sfavorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi generici. Il ricorrente si è limitato a invocare la violazione del principio rieducativo della pena, senza contestare in modo specifico e dettagliato le argomentazioni contenute nell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza.
Qual era la motivazione del Tribunale di Sorveglianza per negare l’affidamento in prova?
Il Tribunale ha negato l’affidamento in prova basandosi su una prognosi negativa riguardo l’idoneità di tale misura. Questa valutazione era fondata sui numerosi episodi delittuosi passati del condannato, ritenuti indicativi di un’elevata probabilità che il percorso rieducativo in prova non avrebbe avuto successo.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5294 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5294 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AGRIGENTO il 14/01/1981
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 28 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Palermo ha disposto – nei confronti di NOME NOME – la misura alternati della detenzione domiciliare, rigettando al contempo l’istanza di affidamen in prova al servizio sociale.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici
Ed invero, le doglianze tendono ad indicare come genericamente violato il princip costituzionale della finalità rieducativa della pena, a fronte di motivazione c censito i numerosi episodi delittuosi da cui è stata tratta una prognosi di inid dell’affidamento in prova a garantire l’effettività del percorso rieducativo.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente