Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20123 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20123 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di L’Aquila, adito ex art. 310, c.p.p., rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Chieti, in data 21.9.2023, aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere applicata all’imputato in relazione a due ipotesi di furto aggravato, oggetto della contestazione provvisoria.
Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge, in punto di errata motivazione sulla prognosi negativa in ordine alla possibilità che all’imputato, in sede di giudizio, sia irrogata una pena contenuta nel limite edittale che gli consentirebbe di beneficiare della sospensione condizionale della pena, in quanto il tribunale dell’impugnazione cautelare si è discostato “dai dati reali sulle pene applicate in tutti i tribunali d’Italia in tema di furti di autovetture”, né ha considerato la possibilità di una futura remissione della querela in dibattimento.
Con requisitoria scritta del 15.12.2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO NOME, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assoluta genericità dei motivi su cui si fonda, in violazione dell’art. 581, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che il relativo atto scritto contenga, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica, tra l’altro, “dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, come ribadito anche dal disposto dell’art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa.
L’assoluta genericità dei motivi di ricorso, peraltro, si apprezza in modo particolare, non solo perché il ricorrente fa riferimento al furto di due autovetture, laddove i furti in contestazione hanno per oggetto
un’autovettura e un paio di occhiali lasciati all’interno di un’automobile, ma anche per la presenza di una specifica e congrua motivazione con cui il giudice dell’impugnazione cautelare ha escluso la possibilità che il Mannmarella possa essere condannato a una pena contenuta nei limiti edittali richiesti per potere usufruire del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Ciò alla luce del fatto che egli è chiamato a rispondere di due furti aggravati, peraltro commessi in un contesto di gratuite aggressioni perpetrate dall’indagato e dai suoi complici in danno di coetanei, aggrediti fisicamente, in un caso anche fuori da un locale notturno, nonostante il ricorrente fosse destinatario di un provvedimento di divieto di stazionamento presso locali di pubblico intrattenimento imposto dal AVV_NOTAIO, che denota una negativa personalità del COGNOME, non potendo, allo stato, la giovante età e Vincensuratezza da soli giustificare il riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, senza tacere, conclude il giudice dell’appello cautelare, come sia meramente ipotetica e non suffragata da alcun elemento concreto la possibile remissione delle querele sporte.
Orbene, con tale motivazione il ricorrente non si confronta minimamente, apparendo, piuttosto, le sue censure pedissequa reiterazione di quelle già dedotte e puntualmente disattese, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1 ter, disp. att., c.p.p. Così deciso in Roma 1’11.1.2024.