Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare i requisiti di specificità dei motivi, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile e la condanna a sanzioni pecuniarie. Il caso in esame riguarda un appello contro una condanna per riciclaggio, respinto per la sua indeterminatezza.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per il grave reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando una presunta violazione di legge nella dichiarazione di responsabilità penale.
Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato il punto debole della strategia difensiva, portando a una chiusura anticipata del procedimento.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30779/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si è fermata a un gradino prima: l’analisi formale dell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la genericità.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a contestare genericamente la sentenza d’appello, senza però:
1. Indicare gli elementi specifici alla base della censura.
2. Spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello, ritenuta dai giudici supremi ‘logicamente corretta’, fosse in realtà errata.
In sostanza, il ricorso non permetteva al giudice dell’impugnazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un’impugnazione formulata in termini così vaghi e indeterminati non è in grado di attivare validamente il giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa pronuncia sono severe e fungono da monito. La declaratoria di ricorso inammissibile ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche due ulteriori sanzioni per il ricorrente:
* La condanna al pagamento delle spese processuali.
* La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità. Chi impugna un provvedimento non può limitarsi a una lamentela generica, ma deve articolare critiche precise, puntuali e argomentate, confrontandosi analiticamente con la motivazione della sentenza che intende contestare. In assenza di tale rigore, il ricorso è destinato a naufragare prima ancora di essere esaminato nel merito, con conseguenze economiche tutt’altro che trascurabili.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non specificava gli elementi e le ragioni di diritto a sostegno della contestazione, violando i requisiti previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato in secondo grado per il reato di riciclaggio, previsto dall’articolo 648 bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 648 bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de» ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.