Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Genericità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta un ricorso inammissibile, delineando i confini tra le critiche ammissibili in sede di legittimità e le mere doglianze sui fatti, non riesaminabili. Il caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in appello per reati fiscali, ha tentato di ribaltare la decisione sostenendo di essere stato un semplice ‘prestanome’. Vediamo come la Suprema Corte ha analizzato e respinto le sue argomentazioni.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il suo coinvolgimento in un’operazione finalizzata a favorire l’evasione dell’IVA da parte di una società acquirente di automobili. In particolare, l’imputato aveva collaborato con suo fratello nella consegna di sedici vetture, ma non erano state rinvenute le relative fatture, poi scoperte presso la società acquirente. L’operazione era stata ritenuta fittizia e volta a consentire alla società beneficiaria di evadere le imposte.
In sua difesa, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basato su due motivi principali:
1. Sosteneva di essere stato una mera ‘testa di legno’, un prestanome che agiva per conto del fratello, senza una reale consapevolezza e partecipazione al reato.
2. Lamentava che la Corte d’Appello non avesse svolto un’autonoma valutazione, ma si fosse limitata a un ‘copia e incolla’ della sentenza di primo grado.
L’Analisi della Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni. Innanzitutto, ha qualificato i motivi del ricorso come generici e costituiti da ‘mere doglianze in punto di fatto’. Questo significa che l’imputato non ha sollevato questioni sulla corretta applicazione della legge (vizi di legittimità), ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione.
La Corte ha sottolineato che il ricorso non evidenziava profili di illogicità manifesta nella motivazione della sentenza d’appello. Anzi, si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dai giudici di secondo grado. La Corte d’Appello, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, aveva fornito una valutazione autonoma e logica, non un semplice ‘copia e incolla’.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su punti precisi. Riguardo alla tesi della ‘testa di legno’, i giudici hanno osservato che l’imputato non aveva mai reso alcuna dichiarazione in tal senso durante il procedimento e che, al contrario, le prove dimostravano la sua collaborazione attiva nella consegna delle autovetture. Questa mancanza di riscontri probatori rendeva la tesi difensiva del tutto infondata.
Per quanto riguarda il reato fiscale, la Corte ha confermato la sussistenza di tutti gli elementi, sia oggettivi che soggettivi. Il mancato rinvenimento delle fatture presso l’emittente, a fronte del loro ritrovamento presso l’acquirente, e il fatto che l’operazione fosse palesemente volta a favorire l’evasione IVA della società acquirente (che non aveva presentato la relativa dichiarazione) erano elementi sufficienti a dimostrare la colpevolezza.
Conclusioni
L’ordinanza stabilisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si possono riproporre le stesse argomentazioni fattuali già vagliate e respinte, a meno che non si dimostri un’evidente illogicità o contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata. A causa della manifesta inammissibilità del ricorso, e in assenza di prove che l’errore fosse incolpevole, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito sull’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti ai soli vizi di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, costituito da mere doglianze sui fatti già valutati nei precedenti gradi di giudizio e riproduttivo di censure già respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e non censurabile.
Quale era la principale tesi difensiva dell’imputato e perché è stata respinta?
La tesi difensiva era che l’imputato fosse una semplice ‘testa di legno’ del fratello. È stata respinta perché non ha trovato alcun riscontro probatorio; l’imputato non ha mai reso dichiarazioni in tal senso durante il processo e, anzi, le prove indicavano una sua collaborazione attiva nella fase di consegna delle vetture.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37805 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37805 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME – articolato in due motivi, che deducono il vizio di motivazioneelazione all’affermazione della penale responsabilità – è inammissibile perché generico e perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che, lungi dall’evidenziare profili di illogicità emerge dal testo del provvedimento impugnato, attengono, invece, alla valutazione delle prove, delle quali non viene nemmeno dedotto il travisamento, ed é riproduttivo di censure che la sentenza impugnata, nel confermare le conclusioni raggiunte dal primo giudice, ha rigettato con un apprezzamento di merito non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, avendo la Corte d’appello ribadito, con autonoma valutazione – e non mediante un mero “copia e incolla”, denunciato con il secondo motivo – per un verso, quanto al capo 1), che la prospettazione difensiva, secondo cui l’imputato era una mera “testa di legno” del fratello, non trova riscontro nei dati probatori, non avendo il COGNOME mai reso alcuna dichiaraziont-nel corso del procedimento, e considerando che il COGNOME medesimo aveva collaborato con il fratello nella fase di consegna delle sedici vetture (cfr. p 14-15 della sentenza impugnata); per altro verso, quanto al capo 2), la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato (cfr. p. 15-16 della sentenz impugnata), stante il mancato rinvenimento delle fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, poi rinvenute presso l’acquirente, ed essendo l’operazione volta a favorire l’evasione i.v.a. della RAGIONE_SOCIALE, che appunto, non aveva mai presentato la relativa dichiarazione;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.