Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18635 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEVARCHI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il tribunale di Arezzo, in data 9.6.2021, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittole.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata lamentando vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali; violazione di legge e vizio di motivazicne, in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), c.p., e della mancata esclusione della ritenuta recidiva; violazione di legge con riferimento al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti, effettuato in termini di equivalenza, piuttosto che di prevalenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabiii in questa sede di legittimità, in cui è precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un’ operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/0712019, Rv. 277758).
Censure che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto la ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma “I 13.12.2023.