Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una revisione nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. L’ordinanza n. 15539/2024 della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una pronuncia sfavorevole, confermando una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Genova per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la censura della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata disapplicazione della recidiva, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato questi aspetti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La conseguenza diretta di questa decisione non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse viziato da genericità e manifesta infondatezza, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione sul merito della vicenda.
Le Motivazioni della Sentenza sul Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che per ottenere una revisione in sede di legittimità, non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione sgradita. È necessario, invece, un confronto puntuale e critico con le argomentazioni sviluppate dal giudice del grado precedente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiaramente motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche e di non escludere la recidiva. Tale scelta si basava su due elementi fondamentali: la complessiva gravità del fatto commesso e i precedenti penali a carico dell’imputato. Questi fattori, secondo la Corte territoriale, rendevano il giudizio di merito logico e coerente.
Il ricorrente, tuttavia, non ha saputo contrapporre a questa motivazione delle censure specifiche e pertinenti, limitandosi a una critica generica che non scalfire la linearità logico-giuridica del ragionamento della Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. In assenza di vizi logici o giuridici evidenti, il giudizio di merito, come quello espresso dalla Corte di Genova, diventa insindacabile in sede di legittimità. Di qui, la declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Per essere ammissibile, un ricorso deve evidenziare errori di diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Le doglianze generiche, che si limitano a riproporre questioni già valutate e motivate dai giudici di merito senza un confronto critico con le loro argomentazioni, sono destinate all’inammissibilità. La decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e ben argomentati, pena non solo il rigetto del ricorso ma anche l’addebito di ulteriori sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non si è confrontato specificamente con le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una critica generica della motivazione.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla complessiva gravità del fatto e sui precedenti penali a carico del ricorrente, ritenendo che questi elementi giustificassero una valutazione di merito sfavorevole alla concessione delle attenuanti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15539 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
CUI TARGA_VEICOLO nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
Ritenuto che l’unico motivo dedotto con il ricorso proposto da NOME in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è inammissibile perché generi e manifestamente infondato;
Considerato, in particolare, che il motivo censura la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui non ha applicato le circostanze attenuanti generiche e non ha disapplicato la recidiva senza tuttavia confrontarsi con le argomentazioni spese dala Corte appello, il quale, in termini di puntuale linearità ha valorizzato la complessiva gravità del i precedenti a carico del ricorrente, così da rendere il relativo giudizio di merito, immun censure prospettabili sul piano logico-giuridico, non sindacabile in questa sede;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024