Ricorso Inammissibile: quando l’appello è generico e le conseguenze economiche
Nel sistema giudiziario, presentare un ricorso è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione cruciale sulle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi addotti sono generici e meramente ripetitivi. Questo caso dimostra come un’impugnazione mal formulata non solo non ottenga il risultato sperato, ma comporti anche sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Non accettando la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due punti principali: la presunta insussistenza del reato e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 1129/2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (cioè non valuta se il reato sussistesse o se fosse applicabile la tenuità del fatto), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi ulteriore discussione sul caso.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha fornito una motivazione chiara e netta per la sua decisione. I giudici hanno riscontrato che i motivi del ricorso erano generici e meramente reiterativi di quelli già presentati e respinti nel giudizio d’appello. In pratica, il ricorrente non ha sviluppato argomentazioni nuove né ha criticato in modo specifico e puntuale le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Si è limitato a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con la motivazione coerente e logica fornita dai giudici del gravame. Per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Corte ha evidenziato come l’imputato si fosse limitato a lamentare un difetto di motivazione in modo apodittico, ovvero affermandolo senza alcuna dimostrazione, a fronte di una motivazione che invece, secondo i giudici, esisteva ed era adeguata.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è duplice. In primo luogo, la condanna per evasione diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha sottolineato che non vi era assenza di colpa da parte del ricorrente nella causazione dell’inammissibilità, confermando l’obbligo del pagamento. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: un ricorso, specialmente in Cassazione, deve essere un atto tecnico di critica puntuale alla decisione impugnata, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti. La genericità e la ripetitività si traducono non solo in un insuccesso processuale, ma anche in un concreto onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, meramente ripetitivi di quelli già presentati in appello e non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Come ha valutato la Corte la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto?
La Corte non ha valutato nel merito la richiesta, ma ha rilevato che il motivo del ricorso su questo punto era un’affermazione apodittica (cioè non dimostrata) di un difetto di motivazione, che invece i giudici hanno ritenuto sussistente e adeguato nella sentenza precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1129 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1129 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 25/07/1990
avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR:ETTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Egli deduce violazione di le ordine alla sussistenza del delitto e al diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, motivatame disattesi dai giudici del gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si mis in alcun modo, deduce per il delitto di evasione una questione di solo merito volto a rivisita argomenti della sentenza e per l’art.131-bis, cod. pen.si è limitato a rappresentare apoditticamente un difetto di motivazione che invece non sussiste alla luce dei suoi precedent
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.