Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnalando che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello e la mancata contestazione di tutti gli elementi probatori possano portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a sanzioni economiche aggiuntive per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in appello per due distinti reati: induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su argomenti specifici e, secondo i giudici, selettivi:
1. Per il reato di induzione indebita, ha contestato la responsabilità penale sostenendo che si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni di un terzo.
2. Per il reato di ricettazione, ha insistito sulla valenza delle dichiarazioni rese da suo padre, omettendo di considerare altri elementi.
Questa strategia difensiva, tuttavia, si è rivelata fatale, poiché ha ignorato elementi cruciali che la Corte d’Appello aveva posto a fondamento della sua decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno evidenziato come l’appellante avesse il dovere di confrontarsi criticamente con la totalità delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, un onere che non è stato assolto.
L’inammissibilità non è una mera formalità, ma una sanzione processuale per un’impugnazione che non rispetta i principi di specificità e concretezza richiesti dalla legge.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha smontato punto per punto la linea difensiva del ricorrente, spiegando perché i motivi fossero generici e, di conseguenza, inammissibili.
Per quanto riguarda il reato di cui all’art. 319-quater c.p., i giudici hanno sottolineato che la condanna non si basava unicamente sulle dichiarazioni di terzi, come sostenuto nel ricorso, ma anche e soprattutto sulla confessione resa dallo stesso imputato, ampiamente riportata nella sentenza di primo grado. Il ricorrente ha completamente omesso di contestare questo elemento fondamentale, rendendo la sua censura parziale e inefficace.
Analogamente, per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), la Corte ha rilevato la stessa genericità. L’impugnazione si concentrava sulle dichiarazioni del padre dell’imputato, ignorando la motivazione della sentenza di primo grado, che fondava la responsabilità su due pilastri:
1. Il rinvenimento di beni contraffatti durante una perquisizione.
2. La correlazione, sotto il profilo dell’elemento psicologico, tra il possesso di tali beni e le mansioni ufficiali del ricorrente, che erano proprio inerenti alla repressione delle contraffazioni e dell’abusivismo commerciale.
L’omessa contestazione di questi punti cruciali ha trasformato il ricorso in un esercizio sterile, incapace di scalfire la logicità e la coerenza della decisione dei giudici di merito.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La Corte di Cassazione non si è limitata a confermare la decisione, ma ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Citando una nota sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno ribadito che tale sanzione è giustificata quando il ricorrente ha agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ovvero proponendo un’impugnazione priva di serie possibilità di accoglimento. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo esercizio deve essere responsabile e fondato su argomenti solidi e completi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché il ricorrente ha omesso di confrontarsi criticamente con tutti gli elementi probatori a suo carico, come la propria confessione e il rinvenimento di beni contraffatti, concentrandosi solo su aspetti parziali della vicenda.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende, in quanto si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta con colpa.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non contesta in modo specifico e puntuale le ragioni logico-giuridiche della sentenza impugnata, ma si limita a critiche vaghe o a riproporre argomenti già esaminati senza confrontarsi con la motivazione del giudice che li ha respinti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17929 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17929 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SAN DONA DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motiv dedotto;
considerato, infatti, che la sentenza impugnata, con una motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ineccepibilmente rilevato la genericità dell’appello proposto dal ricorren quanto, con riferimento al reato di cui all’art. 319 -quater cod. pen., la sua responsabilità non si fonda solo sulle dichiarazioni rese dalla COGNOME – oggetto di censura con l’atto di impugnazione ma anche sulla confessione resa dall’imputato di cui la sentenza di primo grado riporta ampi brani (cfr. pagina 5 della sentenza di primo grado), elemento, quest’ultimo, con il quale ricorrente omette di confrontarsi criticamente anche con il ricorso in esame; quanto al reato cui all’art. 648 cod. pen., inoltre, la Corte, con motivazione parimenti ineccepibile evidenziato la medesima genericità dell’impugnazione che, insistendo sulle dichiarazioni rese dal padre del ricorrente, ometteva di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado che ha posto a fondamento della responsabilità sia il rinvenimento dei beni contraffatti all’es della perquisizione che la loro correlazione, sotto il profilo dell’elemento psicologico, c mansioni affidate al ricorrente, inerenti al servizio di repressioni delle contraffaz dell’abusivismo commerciale (cfr. pagina 9 della sentenza di primo grado);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024.