Ricorso Inammissibile: la Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione; è fondamentale articolare una critica precisa e puntuale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha nuovamente messo in luce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e non conforme alle prescrizioni del codice di procedura penale. Analizziamo questa decisione per comprendere quali sono i requisiti essenziali per un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per concorso in furto pluriaggravato, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello. La condanna si basava su un solido impianto probatorio che, secondo i giudici di merito, ne dimostrava la responsabilità penale. I ricorrenti, attraverso i loro difensori, hanno proposto un unico motivo di ricorso, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio nella motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le doglianze senza entrare nel merito della questione, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione non si è concentrata sulla colpevolezza o innocenza degli imputati, ma esclusivamente sulla modalità con cui l’atto di impugnazione è stato redatto. Secondo la Corte, i ricorsi non rispettavano i requisiti di specificità imposti dall’articolo 581 del codice di procedura penale, risultando pertanto non idonei a provocare una nuova valutazione della vicenda processuale.
Di conseguenza, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile. La Corte ha identificato due principali difetti negli atti presentati:
1. Genericità dei Motivi: I ricorsi sono stati giudicati generici perché i ricorrenti non hanno seguito un approccio critico adeguato. Invece di contestare specifici passaggi o argomenti della motivazione della sentenza d’appello, si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo approccio non soddisfa l’onere di critica specifica che la legge impone a chi impugna una decisione.
2. Mancato Confronto con la Sentenza Impugnata: La Cassazione ha sottolineato come i ricorrenti abbiano omesso di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano le loro censure. Un ricorso efficace deve dialogare criticamente con la sentenza che contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi, fondata su numerosi elementi probatori, ma i ricorsi non si sono confrontati con tale motivazione, limitandosi a una sterile riproposizione di tesi già ritenute infondate.
In sostanza, la Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito dove si possono semplicemente ripresentare le proprie difese. È un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione del giudice precedente. Per questo, è indispensabile che il ricorso individui con precisione i punti della decisione che si intendono censurare e le ragioni di tale censura.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per la pratica forense. La redazione di un atto di impugnazione, in particolare di un ricorso per Cassazione, richiede un’analisi approfondita e mirata della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente essere in disaccordo; è necessario costruire un’argomentazione giuridica che smonti, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente. Un ricorso che si limita a ripetere le difese già svolte, senza un confronto specifico e critico con la motivazione della sentenza d’appello, è destinato a essere dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era generico, non si conformava al disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. e si limitava a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello, senza muovere una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Basandosi sul testo, un ricorso è “generico” quando l’appellante non esplicita il ragionamento specifico su cui si basano le censure alla decisione impugnata e non si adegua all’onere di critica puntuale richiesto dalla legge, limitandosi a ripetere argomenti precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6014 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CONDOFURI il 05/05/1952 COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/08/1990
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono con distinti atti avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di concorso in furto pluriaggravato di cui agli artt. 81, 110, 61 n. 5, 624 bis e 625 cod. pen.
Ritenuto che entrambi i ricorsi, costituiti da un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputati, sono generici in quanto i ricorrenti hanno mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., dal momento che hanno seguito un proprio approccio critico omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muovevano censure alla decisione avversata, e, inoltre, in quanto sono basati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale, con motivazione esente da vizi, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato su numerosi elementi probatori, così come riscontrabile a pag. 5 della sentenza impugnata.
Rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025 Il ConsiqJ4e.re est GLYPH
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