Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un procedimento giudiziario può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi competenti. Un ricorso inammissibile è l’esempio perfetto di come un’impugnazione, seppur presentata, non superi nemmeno il primo vaglio del giudice, senza che se ne esamini il merito. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere le conseguenze della genericità e della manifesta infondatezza di un ricorso, specialmente in materia di misure di prevenzione.
Il Contesto del Caso Giudiziario
I fatti riguardano un individuo condannato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, un reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011. L’imputato, nel suo ricorso, sosteneva una tesi apparentemente semplice: al momento della presunta violazione, la misura di prevenzione a suo carico sarebbe già cessata, basandosi sul decreto originario e su alcune proroghe precedenti.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa argomentazione basandosi su due elementi chiave: in primo luogo, l’imputato stesso aveva ammesso la circostanza in sede di interrogatorio; in secondo luogo, e ben più importante, la documentazione agli atti provava che la misura era ancora in corso di esecuzione. Esisteva infatti un decreto di proroga, regolarmente notificato, che estendeva l’efficacia della sorveglianza speciale fino a coprire il periodo in cui era avvenuto il fatto contestato.
La Decisione della Corte e il Principio del ricorso inammissibile
Di fronte a questa motivazione chiara e documentata, il ricorrente ha presentato il suo caso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, invece di affrontare e contestare specificamente l’esistenza e la validità del decreto di proroga menzionato dalla Corte d’Appello, si è limitato a ribadire la sua tesi originaria sulla cessazione della misura. Questo approccio è stato fatale per le sorti del suo gravame.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali: genericità e manifesta infondatezza. Il ricorrente non si è confrontato con il cuore della motivazione della sentenza impugnata, ovvero la prova documentale della proroga. Contestare la nota della polizia giudiziaria senza fornire alcuna allegazione specifica a sostegno della propria tesi è stato giudicato un tentativo vago e insufficiente.
Le Conseguenze di un Appello Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze concrete e onerose per chi la subisce. In questo caso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando elementi che potessero escludere una colpa nella presentazione di un ricorso palesemente privo di fondamento, ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte sono un monito per chiunque intenda impugnare una decisione giudiziaria. Non è sufficiente avere una propria versione dei fatti; è indispensabile che l’atto di impugnazione si articoli come una critica puntuale e ragionata della sentenza che si contesta. Il ricorso deve ‘dialogare’ con la motivazione del giudice precedente, smontandone, pezzo per pezzo, il ragionamento logico-giuridico. Nel caso di specie, ignorare la prova documentale (il decreto di proroga) e limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte ha reso il ricorso sterile e, appunto, inammissibile. La Corte sottolinea come l’appellante non abbia fornito alcuna ‘allegazione a sostegno’ per contestare le specifiche indicazioni della polizia giudiziaria, rendendo la sua doglianza astratta e non pertinente.
Le conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Chi impugna una sentenza ha il dovere di indicare con chiarezza e precisione le parti del provvedimento che contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse difese senza confrontarsi con la ratio decidendi del giudice precedente, è destinato al fallimento. L’implicazione pratica è chiara: la preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza da attaccare e la costruzione di argomenti che ne mettano in crisi la coerenza e la correttezza giuridica. In mancanza, non solo si perde la possibilità di vedere riesaminato il proprio caso, ma si va incontro a sanzioni economiche significative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché il ricorrente non ha specificamente contestato le motivazioni della sentenza d’appello, in particolare l’esistenza di un decreto di proroga della misura di prevenzione che era stato regolarmente notificato.
Qual era la prova decisiva che il ricorrente ha ignorato?
La prova decisiva, evidenziata dalla Corte d’Appello e ignorata nel ricorso, era un decreto di proroga della misura di prevenzione personale, notificato all’interessato mesi prima del fatto, che estendeva l’efficacia della misura al periodo in cui è stato commesso il reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel presentare un’impugnazione priva di fondate speranze di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15755 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15755 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME non supera il vaglio di ammissibilità per la sua genericità, oltre che per la manifesta infondatezza
La sentenza impugnata, nell’esaminare il motivo aggiunto con cui l’appellante aveva eccpito di non essere più sottoposto alla misura clfi prevenzione della saorveglinza speciale all’epoca di consumazione del reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 (27 ottobre 2018), ha precisato che l’imputato non solo in sede di interrogatorio aveva ammesso al circostanza e che, in ogni caso, sulla base della documentazione versata in atti, la misura di prevenzione personale risultava ancora in corso di esecuzione nell’ottobre 2018 in virtù di un decreto di riporga notificato a COGNOME il 2 febbraio 2018.
Il ricorrente non si confronta con tale motivazione limitandosi a ribadire l’intervenuta cessazione della misura sulla base del decreto originario e di proroghe precedenti a quella citata dalla Corte distrettuale e a contestare senza alcuna allegazione a sostegno la veridicità dlele specifiche indicazioni c:ontenute nella nota riepilogativa della polizia giudiziaria su cui è stato fondato l’accertamento della sentenza impugnata.
In definitiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M1.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore