Ricorso Inammissibile per Genericità: Analisi di una Decisione della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre uno spunto fondamentale sul tema del ricorso inammissibile nel processo penale. Quando un ricorso viene definito ‘generico’ e quali sono le conseguenze? Attraverso l’esame di un caso di resistenza a pubblico ufficiale, vedremo come la Suprema Corte sottolinei la necessità di formulare motivi di impugnazione specifici e puntuali, pena il rigetto dell’istanza e l’addebito di ulteriori spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del Codice Penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, veniva confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso dell’Imputato: la Contestazione del Dolo
Il punto centrale del ricorso verteva sulla presunta assenza dell’elemento psicologico del reato, ovvero il dolo. La difesa sosteneva che mancasse, nel comportamento dell’imputato, la coscienza e la volontà di opporre resistenza a un pubblico ufficiale. Questo argomento è cruciale, poiché senza la prova del dolo, la fattispecie di reato non può considerarsi integrata. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace, portando a un giudizio di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha liquidato rapidamente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per la sua genericità. I giudici hanno osservato che la difesa non si è confrontata in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva già esaminato e argomentato in maniera esauriente la sussistenza di tutti gli elementi del reato, compreso quello psicologico.
Il ricorso, invece di contestare specificamente i passaggi logico-giuridici della sentenza di secondo grado, si è limitato a riproporre una tesi generica sull’assenza del dolo, senza indicare dove e perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nella sua valutazione. Questo modo di procedere trasforma il ricorso in una mera reiterazione di argomenti già vagliati e respinti, rendendolo di fatto inammissibile. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, non può riesaminare i fatti come un tribunale di primo o secondo grado.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione è chiara: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di precisione chirurgica. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione precedente. È necessario individuare i vizi specifici della sentenza impugnata (siano essi violazioni di legge o difetti di motivazione) e argomentarli punto per punto, confrontandosi direttamente con le ragioni esposte dal giudice precedente. La conseguenza di un ricorso generico non è solo il suo rigetto, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza una solida base giuridica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico. La difesa non ha contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a riproporre la tesi dell’assenza di dolo senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale era la mancanza dell’elemento psicologico del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ovvero il dolo. Il ricorrente sosteneva di non aver agito con la coscienza e la volontà di opporre resistenza, elemento necessario per la configurazione del reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria si aggiunge alla conferma della condanna originaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35906 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35906 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TREBISACCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
esaminato l’unico motivo di ricorso.
Rilevato che lo stesso è inammissibile perché generico.
In particolare, il ricorso prospetta l’assenza del dolo della fattispecie. Sul punto, tuttavia, la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale dà adeguatamente conto degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della responsabilità del ricorrente, anche in punto di elemento psicologico (pag. 1 della sentenza).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/04/2024