Ricorso inammissibile: perché la genericità dei motivi porta al rigetto
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla sentenza precedente; è fondamentale articolare critiche precise e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio inferiori. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze della loro mancanza.
I fatti alla base della decisione
Il caso trae origine da un controllo notturno. Un uomo veniva fermato a bordo di un’auto dopo una fuga prolungata e pericolosa. La fuga non si concludeva con l’arresto del veicolo: l’imputato proseguiva la sua corsa a piedi, opponendo una decisa resistenza prima di essere fermato. All’interno dell’abitacolo venivano rinvenuti numerosi attrezzi da scasso. La sua difesa si basava sulla presunta inconsapevolezza della presenza di tali strumenti e sulla sua estraneità all’azione del conducente. Tuttavia, la sua spiegazione veniva giudicata inverosimile, specialmente alla luce di un episodio analogo avvenuto solo un mese dopo, in cui veniva nuovamente trovato in possesso di attrezzi simili.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi addotti dalla difesa non erano specifici, ma si limitavano a riproporre le tesi già esaminate e logicamente confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato la sua decisione su un insieme di elementi chiari e concordanti:
* La cospicua quantità di attrezzi da scasso nell’abitacolo.
* Le modalità della fuga, caratterizzata da durata e pericolosità.
* La condotta dell’imputato, che aveva continuato la fuga a piedi opponendosi all’arresto.
* L’inverosimiglianza della giustificazione fornita.
Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello aveva costruito un percorso argomentativo coerente e privo di vizi logici, rendendo le critiche dell’appellante mere ripetizioni prive di reale fondamento giuridico.
Le singole censure respinte
La Corte ha esaminato e respinto punto per punto le richieste del ricorrente:
1. Mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo minimo (art. 114 c.p.): La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, escludendo che il ruolo dell’imputato fosse marginale. La sua partecipazione attiva alla fuga e la resistenza all’arresto dimostravano un contributo tutt’altro che trascurabile nell’economia del reato.
2. Mancato riconoscimento della continuazione: La difesa sosteneva che il secondo episodio criminoso fosse legato al primo da un medesimo disegno. La Corte ha invece avallato la tesi della Corte d’Appello, secondo cui il secondo fatto era frutto di una determinazione estemporanea e non di un piano prestabilito.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Corte di Cassazione sono prevalentemente di natura procedurale. Il compito della Suprema Corte non è quello di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso è stato giudicato “aspecifico e meramente riproduttivo” perché non ha individuato vizi logici o errori di diritto nella decisione della Corte d’Appello. Si è limitato, invece, a offrire una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha sottolineato come la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto siano di competenza esclusiva del giudice di merito, a meno che la sua motivazione non sia manifestamente illogica, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e preciso. Non è una sede per riproporre le stesse argomentazioni difensive, ma per evidenziare errori specifici (violazioni di legge o vizi logici manifesti) nella sentenza impugnata. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto della richiesta, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Per avere successo, un ricorso deve quindi superare il vaglio di ammissibilità, dimostrando di non essere una semplice, sterile contestazione della decisione di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono non specifici e si limitano a ripetere argomentazioni già correttamente valutate e respinte dal giudice del grado precedente, senza sollevare valide critiche giuridiche sulla logicità o legalità della sentenza.
La semplice presenza in un’auto con attrezzi da scasso è sufficiente per una condanna?
No, l’ordinanza chiarisce che la condanna non si basa sulla mera presenza, ma su un insieme di circostanze. In questo caso, il numero elevato di attrezzi, una fuga pericolosa, la resistenza attiva all’arresto e una spiegazione inverosimile sono stati valutati complessivamente per dimostrare la consapevolezza e il coinvolgimento dell’imputato.
Perché non è stata riconosciuta l’attenuante del contributo di minima importanza?
La Corte ha stabilito che il ruolo dell’imputato non era affatto marginale. La sua partecipazione attiva alla fuga e la decisa resistenza all’arresto hanno dimostrato un contributo causale significativo alla condotta criminale complessiva, escludendo quindi l’applicazione dell’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21439 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21439 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: – quanto ai reati ex artt. 707 e 337 cod. pen., si vedano, in particolare, pagg. 4-6, là dove la Corte di appello ha contrastato con argomenti non manifestamente illogici la tesi difensiva – qui riproposta – del mancato accertamento della consapevolezza della presenza degli attrezzi da scasso e della mancanza di prova dell’adesione del ricorrente all’azione dell’autista dell’auto, alla luce delle complessive circostanze emerse dagli atti (la presenza della maggior parte degli attrezzi nell’abitacolo dell’auto e il loro numero consistente; le modalità della fuga, quanto a durata e pericolosità; la condotta dell’imputato, che, dopo la fuga in auto, aveva proseguito la fuga a piedi e si era opposto decisamente al suo arresto; la inverosimile spiegazione fornita dall’imputato sia in ordine alla sua presenza sull’auto di notte sia al motivo della sua fuga a piedi; non da ultimo, il controllo effettuato a distanza di un mese con l’emersione di analoghe circostanze, quanto al possesso di attrezzi da scasso); – quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 114 cod. pen., si veda pag. 5, dove la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto in materia (Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, Rv. 281857), escludendo che, come ricostruito il fatto, il ruolo del ricorrente sia stato di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia generale deriter” criminoso; – quanto al mancato riconoscimento della continuazione, si vedano pagg. 7-8, quanto al contenuto dell’appello e alla rilevazione, non manifestamente illogica, che il successivo fatto sia stato il frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 1 I47024.