Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9975 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9975 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 14/11/2023 del TRIBUNALE DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia accogliere il ricorso e annullare con rinvio l’ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 novembre 2023 il Tribunale di Napoli – per quanto qui rileva – confermava l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato a NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso e a un’associazione
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (in entrambi i casi con ruolo di vertice) e per tre delitti di estorsione aggravata ex art. 416-6/5.1 cod. pen. (due consumati e uno tentato).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge (artt. 273 e 270 cod. proc. pen.) in ordine alla gravità indiziaria, stante la inutilizzabilità di tutte le intercettazioni relative posizioni degli indagati nel procedimento n. 3443/18.
In violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza COGNOME, il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sulla base di “un assertivo quanto tautologico ragionamento giuridico, in forza del quale non vi sarebbe diversità, nei sensi di cui all’art. 270 c.p.p., siccome si tratterebbe del medesimo procedimento”.
Non è neppure ravvisabile una connessione fra i due procedimenti, “non sussistendo alcun concorso formale di reati né un reato continuato né ancora un medesimo disegno criminoso tra concorrenti nel reato”.
2.2. Violazione di legge (art. 274 lett. c) cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo all’attualità e concretezza del pericolo di recidiva.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito nella legge 23 febbraio 2024, n. 18), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti; il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte e il difensore dell’indagato ha presentato una memoria riprendendo le argomentazioni svolte nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici.
La richiesta di riesame era stata presentata senza motivi e la difesa, all’udienza fissata per la discussione, non depositò alcuna memoria, limitandosi a contestare a verbale la sussistenza della gravità indiziaria, stante la
GR
inutilizzabilità delle intercettazioni per la “violazione dell’art. 267 co. 1 conformità dei principi dettati dalla sentenza imputato COGNOME“.
Con fondamento, pertanto, il Tribunale, ha affermato che la eccezione di inutilizzabilità era “formulata in modo del tutto vago e generico”, non essendo in grado di dare alcuna risposta a una deduzione non meglio circostanziata.
Anche con il ricorso l’eccezione è rimasta del tutto generica, non essendo stati indicati in modo comprensibile i dati relativi ai diversi processi e neppure quali sarebbero state le intercettazioni indebitamente utilizzate.
Il motivo, pertanto, è palesemente inammissibile.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazioni di comunicazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepita l’inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibil del motivo per genericità, indicare specificamente l’atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e la rilevanza degli elementi probatori desumibili dalle conversazioni, posto che l’omissione di tali indicazioni incide sulla valutazione della concretezza dell’interesse ad impugnare (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, Grasta, Rv. 280121; Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Baiano, Rv. 277608; Sez. 6, n. 18187 del 14/12/2017, dep. 2018, Nunziato, Rv. 273007).
Da ultimo, in applicazione di tale principio, in un caso analogo a quello di cui si tratta, è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale l’imputato aveva eccepito, senza tuttavia documentarlo, che le intercettazioni telefoniche erano state disposte in un procedimento diverso e per un reato non connesso a quello per il quale aveva riportato condanna (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519).
3. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ricordato che la presunzione della loro sussistenza e quella di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, COGNOME, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, COGNOME, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).
Il Tribunale ha poi aderito all’orientamento espresso da questa Corte, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.,
6R
la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa (cfr., ad es., Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, COGNOME, Rv. 282766; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 282131; Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280889; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, COGNOME, Rv. 279470; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278569).
Nel caso di specie nei due reati associativi la contestazione è stata formulata in modo aperto (“con condotta tuttora perdurante”) e il ricorrente ha obliterato la doppia presunzione, non inficiata dalla generica e irrilevante osservazione circa la cessazione “di un suo ruolo di geometra alle dipendenze dell’accorsata società del settore”.
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perc provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 27/02/2024.