Ricorso inammissibile: la Cassazione sui limiti dell’impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni penali, delineando quando un ricorso inammissibile viene respinto per la sua genericità. Il caso analizzato riguarda un’imputazione per spaccio di stupefacenti e il diniego delle attenuanti generiche, confermando un principio consolidato: non basta riproporre le stesse argomentazioni già valutate nei gradi di merito per ottenere una revisione della sentenza.
I Fatti di Causa: Il Ruolo della “Vedetta”
La vicenda processuale trae origine da un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio di droga. Durante l’attività di osservazione, gli agenti individuavano un soggetto che agiva come “vedetta”, il cui compito era avvisare il pusher dell’avvicinarsi di pericoli. Alla vista degli operatori, il ricorrente, insieme ad altri complici, lanciava un grido di allarme. Questo permetteva allo spacciatore di disfarsi della sostanza stupefacente, che veniva prontamente recuperata dalle forze dell’ordine nel punto esatto in cui il pusher era stato visto fuggire. Sulla base di questa ricostruzione, coerente e lineare, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale del ricorrente.
La Decisione della Cassazione e il ricorso inammissibile
L’imputato proponeva ricorso in Cassazione, contestando l’affermazione di responsabilità, l’eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. I motivi addotti dalla difesa sono stati ritenuti meramente oppositivi e reiterativi di censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorso non presentava nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse tesi difensive.
Le motivazioni
La Corte ha articolato la sua decisione su due punti principali, entrambi fondamentali per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
La Genericità dei Motivi e la Coerenza della Ricostruzione
In primo luogo, si è ribadito che l’affermazione di responsabilità era solidamente fondata su una ricostruzione dei fatti logica e coerente, basata sull’operazione di osservazione svolta dagli agenti. Il ruolo attivo del ricorrente come vedetta è stato considerato un elemento chiave e provato, rendendo le contestazioni generiche e prive di fondamento giuridico.
La Valutazione sulle Attenuanti Generiche
In secondo luogo, e con particolare interesse, la Cassazione ha affrontato il tema delle attenuanti generiche. Citando precedenti giurisprudenziali, ha chiarito che il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti o desumibile dagli atti. È sufficiente che la sua valutazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato il diniego delle attenuanti dando rilievo assorbente alla gravità del fatto, desunta dal numero di dosi sequestrate e dal luogo pubblico in cui avveniva l’attività di spaccio. La condotta successiva al reato è stata ritenuta un fattore sufficiente a motivare la decisione, superando ogni altra considerazione difensiva.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere il merito dei fatti. Per superare il vaglio di ammissibilità, l’impugnazione deve contenere critiche specifiche e puntuali alla logicità e correttezza giuridica della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi. La decisione sottolinea inoltre la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche, il quale può legittimamente fondare il suo convincimento su pochi elementi ritenuti prevalenti, purché la sua motivazione sia congrua e logica. La conseguenza di un ricorso inammissibile è, come in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a ripetere censure già esaminate e respinte con adeguata motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche giuridiche.
Quali elementi ha considerato la Corte per negare le attenuanti generiche?
Per negare le attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto sufficiente e decisiva la valutazione della condotta dell’imputato successiva al reato. Ha specificato che il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi a disposizione, ma può basare la sua decisione su quelli che ritiene più rilevanti.
Come è stata giustificata la misura della pena inflitta?
La determinazione della pena è stata considerata congruamente motivata dalla Corte d’Appello, la quale ha attribuito un rilievo determinante alla gravità del fatto, in particolare al numero di dosi di sostanza stupefacente sequestrate e al luogo in cui si svolgeva l’attività di spaccio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1485 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 21/08/1991
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, con i qu contesta l’affermazione di responsabilità, l’eccessività della pena e il mancato ho inoscimen delle attenuanti generiche in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 90, inammissibili per genericità, risultando meramente oppositivi e reiterativi di censure esaminate e motivatamente disattese in sentenza;
rilevato che l’affermazione di responsabilità risulta fondata sulla coerentE e line ricostruzione dell’operazione di prevenzione e osservazione svolta dagli operanti nel cor della quale rilevavano il ruolo di vedetta svolto dal ricorrente, autore come le altre vedett grido diretto al pusher, che effettivamente si disfaceva della provvista recuperatE proprio luogo in cui era stato visto darsi alla fuga (pag.4);
considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giud ce di meri non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o ri evabil atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comuncue ri rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 239 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019 COGNOME, Rv. 275509), come nel caso di specie, in ragione della condotta successiva al reato;
considerato, infatti, che la Corte di appello ha giustificato la determinazion della con congrua motivazione, che attribuisce rilievo assorbente alla gravità del fatto, numero dosi sequestrate e al luogo in cui si svolgeva l’attività di cessione(pag.5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con :Dnseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di ewo tremila n favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellammende. n T
Così deciso il 13 dicembre 2024
Il consigliere estensore
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