Ricorso Inammissibile: La Cassazione sulla Genericità e il Nesso Teleologico tra Reati
L’ordinanza n. 7904/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla disciplina del ricorso inammissibile nel processo penale. Questo provvedimento chiarisce i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato e ribadisce principi fondamentali riguardo il collegamento tra reati, in particolare il nesso teleologico e i suoi effetti sulla procedibilità. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
L’Analisi del Caso Giudiziario
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. La difesa sollevava principalmente due questioni. La prima riguardava la presunta erronea esclusione dell’applicabilità di una specifica causa di non punibilità (art. 393 bis c.p.), sostenendo che l’imputata avesse reagito a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale. La seconda obiezione verteva sulla procedibilità del reato di lesioni personali, contestato al capo b) dell’imputazione, sostenendo che, in assenza di una querela da parte della persona offesa, l’azione penale non potesse proseguire.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di rigetto di un’impugnazione per colpa del ricorrente.
Le Motivazioni della Sentenza
La decisione della Suprema Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di diritto penale sostanziale.
1. Genericità e Aspecificità del Ricorso
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto ‘generico e all’evidenza aspecifico’. I giudici hanno osservato che la difesa si era limitata a riproporre un argomento già ampiamente analizzato e motivatamente respinto dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità. Se la motivazione della corte d’appello è giuridicamente corretta, puntuale e priva di manifeste incongruenze logiche, un ricorso che non individua specifici vizi di legge ma si limita a contestare la valutazione nel merito è destinato all’inammissibilità.
2. Il Nesso Teleologico e la Procedibilità d’Ufficio
Il secondo motivo, relativo alla mancanza di querela per le lesioni, è stato considerato palesemente infondato. La Corte ha confermato la sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni (capo b) e quello di resistenza a pubblico ufficiale (capo a). Questo significa che le lesioni sono state commesse al fine di portare a termine la resistenza. La presenza di tale aggravante determina un cambiamento nel regime di procedibilità del reato di lesioni, che diventa procedibile d’ufficio. Pertanto, la querela della persona offesa non era necessaria per la prosecuzione dell’azione penale, rendendo l’obiezione della difesa irrilevante.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: i motivi devono essere specifici, criticare puntualmente le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata e non possono consistere in una mera riproposizione di argomenti già vagliati. La decisione serve anche come promemoria pratico sull’importanza del nesso teleologico, una circostanza aggravante che può avere conseguenze significative, come rendere un reato procedibile d’ufficio. Per l’imputata, la presentazione di un ricorso inammissibile non solo non ha portato alla riforma della condanna, ma ha comportato un ulteriore onere economico, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
 
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando è generico, aspecifico, o si limita a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con motivazioni corrette e logiche.
Perché la mancanza di querela per il reato di lesioni non ha fermato il processo in questo caso?
La mancanza di querela è stata irrilevante perché il reato di lesioni era aggravato dal nesso teleologico con il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa aggravante rende il reato di lesioni procedibile d’ufficio, cioè senza la necessità della querela della persona offesa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 Euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7904 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7904  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a MERANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, in termini generici e all’evidenza aspecif piano estrinseco, per un verso rivendica l’applicabilità alla specie dell’art. 393 bis cp già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguar emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si veda pagina 5, capoversi terzo e quarto)-, e, per altro verso, adduce la non procedibilità delle lesioni di capo b) in assenza di querela, di contro immediatamente smentita dalla conferma dqlla riscontrata sussistenza dell’aggravante del nesso teleologico con la resistenza di cui al capo rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.