Ricorso Inammissibile: la Cassazione Stoppa Motivi Generici e Ripetitivi
Quando si decide di impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale che il ricorso sia formulato in modo specifico e pertinente. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando i motivi sono una semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti o quando sono formulati in maniera vaga. Analizziamo questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver commesso una ripetuta violenza ai danni degli operanti al fine di guadagnare la fuga e sottrarsi al loro controllo. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per Cassazione, articolandolo su due motivi principali.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità per entrambi. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
Il Primo Motivo: la Ripetizione delle Censure
Il primo motivo di ricorso contestava la qualificazione giuridica del reato. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dal punto di vista logico e giuridico dalla Corte d’Appello.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge. Riproporre le stesse identiche doglianze, senza evidenziare vizi specifici della sentenza impugnata, rende il motivo di ricorso privo di fondamento e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: Genericità e Questioni non Devolute
Il secondo motivo riguardava due aspetti distinti:
1. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): La Corte ha liquidato questo punto come ‘manifestamente generico’. Il ricorrente si era limitato a evocare un principio di diritto e i risultati del primo giudizio, senza però argomentare specificamente perché, nel caso concreto, la decisione della Corte d’Appello fosse errata. Un motivo è generico quando non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Su questo punto, la Corte ha rilevato che la questione non era stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello). Vige infatti il principio secondo cui non si possono introdurre per la prima volta in Cassazione questioni che non sono state precedentemente ‘devolute’ al giudice d’appello.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione deve essere specifico, non ripetitivo e non generico. Deve indicare con precisione le violazioni di legge o i vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, senza limitarsi a riproporre le stesse difese già vagliate. La genericità e la ripetitività trasformano il ricorso in uno strumento meramente dilatorio, che non può trovare accoglimento.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame offre un importante monito: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere in disaccordo con la sentenza di secondo grado; è necessario individuare e argomentare vizi specifici che ne inficiano la validità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro. Pertanto, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica specializzata che sappia calibrare i motivi di ricorso nel rispetto dei rigidi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure quando sono formulati in modo manifestamente generico, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘manifestamente generico’?
Significa che il motivo si limita a enunciare un principio di diritto o a richiamare elementi già noti, senza spiegare in modo specifico e dettagliato perché la decisione del giudice di merito sarebbe errata nel caso concreto. Manca un’argomentazione critica puntuale.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione una questione non discussa in appello?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che una questione, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità se non è stata precedentemente devoluta, cioè sottoposta, al giudice d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34105 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34105 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardante la qualificazione giuridica del reato è riprodutti di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice d merito r che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della ripetuta vio commessa dal ricorrente ai danni degli operanti per guadagnare la fuga e frustrare il lor controllo (v. par. 1.2. della sentenza);
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente generico limitandosi a evocare un principio di diritto e le risultan del primo giudizio; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la relativ questione non è stata devoluta in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26/09/2025