Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 939 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 939 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME DI COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Castellammare di Stabia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10/03/2025 visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28/09/2023, che aveva condannato NOME COGNOME ordine al reato di cui all’articolo 181 d. lgs. 42/2004 (capo D) alla pena di mesi 2 di arresto e 22.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento alla dedotta assenza del requisito di ‘committente’ dell’imputato, elemento già dedotto con i motivi di appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge in relazione alla insussistenza del reato, trattandosi di opere per le quali non Ł prevista l’autorizzazione paesaggistica in quanto ricomprese nell’Allegato A del d.P.R. 31/2017.
2.3. Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 131bis cod. pen..
Il ricorso Ł inammissibile.
3.1. Il primo motivo Ł inammissibile.
La sentenza impugnata, con motivazione non illogica, rappresenta che la giurisprudenza citata dal ricorrente si applica nei casi in cui sia dimostrato che il proprietario non sia committente, laddove, nel caso in esame, il NOME, proprietario, non ha mai dimostrato l’assenza del requisito della committenza.
La doglianza Ł quindi generica in quanto non si confronta criticamente con le due sentenze di merito, limitandosi a reiterare la doglianza disattesa, in fatto e in diritto, in grado di appello.
E’ infatti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, non massimata e Sez. 2, n. 7986
Ord. n. sez. 18094/2025
CC – 12/12/2025
del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217).
Se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d’appello, quindi, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale Ł previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente «attaccato», lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, Ł di fatto del tutto ignorato (sempre, da ultimo, Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, cit.).
3.2. La seconda doglianza Ł inammissibile in quanto non era stata dedotta con i motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis , Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066).
3.3. La doglianza sull’articolo 131bis Ł manifestamente infondata in quanto la sentenza a pagina 5 evidenzia, con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, come l’opera fosse tutt’altro che di modeste dimensioni (150 mq di massetto, muro in blocchetti dell’altezza di 120 cm. e larghezza 30 cm), circostanza che esclude la oggettiva particolare tenuità del fatto.
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonchØ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME