Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione sui Requisiti dell’Appello
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i rigorosi paletti procedurali per l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando il ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per bancarotta fraudolenta. Questa decisione offre spunti fondamentali sull’importanza di redigere un ricorso tecnicamente impeccabile, evidenziando come la genericità, la proposizione di questioni di fatto e l’introduzione di motivi nuovi costituiscano ostacoli insormontabili. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato una pronuncia di primo grado. La Corte territoriale aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice, ma aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta, rideterminando di conseguenza la pena.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione della legge penale e vizi di motivazione. Tuttavia, come vedremo, l’impostazione del ricorso si è rivelata del tutto inadeguata per superare il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare che ha evidenziato tre vizi capitali e insanabili nell’atto di impugnazione. Tale esito ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La motivazione dell’ordinanza è un vero e proprio manuale sugli errori da non commettere quando si redige un ricorso per Cassazione. I giudici hanno individuato tre profili di inammissibilità, ciascuno autonomamente sufficiente a giustificare la decisione.
1. Doglianze di Fatto e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il primo ostacolo è la natura delle censure. Il ricorrente si era limitato a sollevare “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, contestava la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove fatte dai giudici di merito. Tuttavia, la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali. Il suo ruolo, in “sede di legittimità”, è solo quello di verificare la corretta applicazione delle norme giuridiche e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento.
2. Genericità del Ricorso e Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il secondo vizio, strettamente collegato al primo, è la genericità. Il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’atto era vago, non indicava con precisione quali elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero illogici o errati, limitandosi a una critica generica e non circostanziata. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di questa indeterminatezza.
3. La Novità dei Motivi: un Errore Strategico
Infine, il colpo di grazia è arrivato dalla constatazione che il motivo di ricorso era “inedito”. Ciò significa che le argomentazioni presentate alla Cassazione non erano mai state formulate nei motivi di appello davanti alla Corte territoriale. Il sistema processuale non permette di “tenere in serbo” delle censure per presentarle per la prima volta solo davanti alla Suprema Corte. Ogni motivo di ricorso deve aver già costituito oggetto del dibattito nel grado precedente, altrimenti viene considerato tardivo e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza in esame è emblematica e offre una lezione chiara: l’accesso alla Corte di Cassazione è un percorso tecnico che non ammette improvvisazione. Un ricorso, per avere una speranza di essere esaminato nel merito, deve essere redatto con estremo rigore, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto o vizi logici manifesti della motivazione. Deve essere specifico, puntuale e basarsi su argomenti già dibattuti nei gradi di merito. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione i fatti o di sollevare critiche generiche o nuove si scontra inevitabilmente con una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentava tre vizi fondamentali: era basato su contestazioni relative ai fatti, non consentite in sede di legittimità; era generico e non specificava in modo chiaro i presunti errori della sentenza impugnata, violando l’art. 581 c.p.p.; introduceva motivi di ricorso ‘inediti’, ovvero mai sollevati nel precedente grado di appello.
Cosa si intende per ‘doglianze in punto di fatto’?
Si tratta di critiche che contestano la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove come operate dal giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato il 25/06/1955
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; I
udita ( relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell’imputato per la condotta di bancarotta semplice di cui al capo D) in quanto estinta per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’inosservanza della legge penale sostanziale e processuale nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, è altresì inedito in quanto, dalla incontestata sintesi contenuta nella sentenza gravata, non risulta formulato nei motivi di appello;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu’ -o tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024.