Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Limiti dell’Impugnazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili per la presentazione di un ricorso, dichiarandolo ricorso inammissibile quando questo si traduce in una mera riproposizione di argomenti di fatto già valutati. Questa pronuncia offre un’importante lezione sulla differenza tra un’efficace contestazione di legittimità e un tentativo sterile di rimettere in discussione il merito della vicenda processuale.
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La difesa ha tentato la via del ricorso in Cassazione, incentrando le proprie critiche su un unico punto: la presunta erronea attribuzione al proprio assistito della qualifica di amministratore di fatto della società.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva ritenuto responsabile, sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, di aver commesso atti di bancarotta fraudolenta. La sua linea difensiva, mantenuta in tutti i gradi di giudizio, si basava sulla negazione del suo ruolo gestorio all’interno dell’azienda fallita. In altre parole, sosteneva di non essere l’amministratore di fatto e, pertanto, di non poter essere ritenuto responsabile dei reati contestati.
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione proprio in relazione alla sua qualifica di amministratore di fatto. La difesa mirava a dimostrare che le conclusioni dei giudici di merito fossero errate, proponendo una diversa lettura degli elementi di prova.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dalla difesa non costituivano una critica alla corretta applicazione della legge, bensì una contestazione diretta alla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità, dove il compito della Cassazione non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha articolato le ragioni dell’inammissibilità evidenziando diversi profili di criticità del ricorso presentato.
Contestazioni di Fatto e non di Diritto
Il primo punto cruciale è la natura delle doglianze. Il ricorso, pur formalmente lamentando una violazione di legge, si concentrava su una critica alla valutazione delle prove. Tentare di ottenere in Cassazione una nuova e diversa ricostruzione della vicenda processuale, basata su criteri di valutazione alternativi a quelli adottati dal giudice di merito, è un’operazione non consentita. La Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici e aveva esplicitato chiaramente le ragioni del proprio convincimento.
Genericità del Ricorso e Reiterazione dei Motivi d’Appello
Un secondo aspetto fatale per il ricorso è stata la sua genericità. I giudici hanno rilevato come i motivi presentati fossero una “pedissequa reiterazione”, ovvero una semplice e acritica ripetizione, dei motivi già dedotti in appello. Questi argomenti erano stati puntualmente esaminati e respinti dalla Corte territoriale con una motivazione completa e priva di contraddizioni. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica proprio della sentenza di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici, e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni come se il giudizio d’appello non fosse mai avvenuto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento è un monito fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve essere strutturato non come un terzo grado di giudizio sul fatto, ma come un controllo sulla legittimità della decisione impugnata. È indispensabile abbandonare le argomentazioni fattuali e concentrarsi su specifiche censure di natura giuridica, dimostrando in che modo la Corte d’Appello abbia violato la legge o sia incorsa in un vizio logico manifesto nella sua motivazione. Diversamente, il rischio concreto è quello di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando non contesta vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), ma si limita a criticare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, oppure quando i motivi sono generici e si risolvono in una semplice ripetizione di quelli già respinti in appello.
Cosa significa che i motivi del ricorso sono “generici e apparenti”?
Significa che le censure mosse alla sentenza impugnata sono formulate in modo vago, non specifico, e non si confrontano criticamente con le ragioni esposte nella decisione. Spesso, come nel caso di specie, si tratta di una mera riproposizione degli stessi argomenti già presentati e disattesi nel grado precedente, senza una critica puntuale e argomentata della motivazione della Corte d’Appello.
È possibile contestare in Cassazione la qualifica di ‘amministratore di fatto’ attribuita a un imputato?
Sì, ma solo sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione. Non è possibile chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove (es. testimonianze, documenti) per giungere a una diversa conclusione fattuale. Il ricorso deve dimostrare che il giudice di merito ha applicato erroneamente la nozione giuridica di ‘amministratore di fatto’ o che la sua motivazione sul punto è manifestamente illogica o contraddittoria, non che ha semplicemente ‘valutato male’ i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30848 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOVERE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraud patrimoniale e documentale;
considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine attribuzione in capo all’imputato della qualifica di amministrazione di fatto, a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costitu mere doglianze in punto di fatto e perché tende ad ottenere un’ inammissib ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da q adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi lo giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, è altresì inammis poiché fondato su motivi generici e apparenti in quanto si risolvono ne pedissequa reiterazione, priva di una argomentata critica, dei motivi già ded in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazio completa e scevra da aporie argomentative (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Boutartour, Rv. 277710-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere esfensore
Il Presidente