Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi presentati dinanzi alla Suprema Corte. Quando un motivo di ricorso è considerato troppo generico, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una corretta formulazione dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 385 del codice penale (evasione). A seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava l’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio che gli era stato inflitto, ritenuto sproporzionato.
La Genericità dei Motivi: Causa del ricorso inammissibile
Il ricorrente, nel suo atto, si limitava a lamentare un’eccessiva durezza della pena, facendo riferimento a principi giurisprudenziali astratti senza però calarli nel contesto specifico del suo caso. Mancava, infatti, una chiara esplicitazione delle ragioni di diritto o degli elementi di fatto che avrebbero dovuto sorreggere la sua tesi. Questa modalità di redazione è stata giudicata dalla Corte come generica e, di conseguenza, non conforme ai requisiti richiesti dalla legge per un valido ricorso in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Oltre a confermare la decisione impugnata, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni manifestamente infondate o pretestuose.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio in Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti o valutare nuovamente la congruità della pena decisa dal giudice di grado inferiore, a meno che non vi sia una manifesta illogicità della motivazione o una violazione di legge.
Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato che le censure relative alla severità della pena non sono consentite in sede di legittimità se formulate in modo generico. Il ricorrente avrebbe dovuto specificare quali norme di legge fossero state violate nella commisurazione della pena o quali elementi di fatto, erroneamente valutati, avessero portato a una sanzione ingiusta. Limitarsi a citare precedenti giurisprudenziali in astratto, senza collegarli alla situazione concreta, non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia sottolinea l’importanza cruciale della specificità e della precisione nella redazione dei ricorsi per Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi di impugnazione non si limitino a una generica lamentela, ma identifichino con chiarezza le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata, supportando ogni censura con argomentazioni concrete e pertinenti. La decisione serve da monito: un ricorso mal formulato non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le motivazioni erano generiche. Il ricorrente si è limitato a criticare l’eccessiva severità della pena senza specificare le ragioni di diritto o i dati di fatto a supporto della sua tesi, facendo solo riferimento ad astratti precedenti giurisprudenziali.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in sede di legittimità?
Significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti del processo (giudizio di merito), ma di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano correttamente interpretato e applicato la legge. Le valutazioni sulla severità della pena, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito, non possono essere riesaminate se non in caso di palese violazione di legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46670 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46670 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 21/02/1985
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
I
n. 23710/24 Lungaro
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen.)
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla eccessiva severità del trattamen sanzionatorio – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulat modo generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censu bensì facendo riferimento ad astratti precedenti giurisprudenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024