Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione non Supera il Vaglio
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando i motivi presentati non rispettano i rigorosi limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un imputato condannato per favoreggiamento personale che, nel tentativo di ribaltare la sentenza, ha proposto un ricorso basato su argomentazioni che la Suprema Corte non può prendere in considerazione. Analizziamo la vicenda e le importanti lezioni procedurali che ne derivano.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di cui all’art. 378 del codice penale (favoreggiamento personale), ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si fondava sull’argomento che la sua condotta non era stata concretamente idonea a intralciare il corso della giustizia. In sostanza, il ricorrente contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare le prove e di interpretarle in modo diverso rispetto a quanto fatto dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale precedente. La Corte ha stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non erano validi per attivare un giudizio di legittimità. Di conseguenza, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva, e al ricorrente sono state addebitate ulteriori sanzioni economiche.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri fondamentali che caratterizzano i limiti del suo potere di revisione:
1. Genericità e Ripetitività del Motivo: Il ricorso è stato giudicato generico e meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice d’appello. Presentare in Cassazione le stesse identiche argomentazioni, senza individuare uno specifico errore di diritto nella sentenza impugnata, equivale a non presentare un motivo valido.
2. Divieto di Rivalutazione del Merito: Il punto cruciale della decisione risiede nel ruolo della Corte di Cassazione. Essa non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare i fatti e le prove (le cosiddette fonti probatorie). Il suo compito è il “sindacato di legittimità”, ovvero controllare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. La richiesta del ricorrente di una “alternativa rilettura delle fonti probatorie” è una tipica istanza di merito, estranea alle competenze della Suprema Corte.
3. Mancanza di Vizi di Legge: Il ricorrente non ha evidenziato un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha semplicemente espresso il proprio disaccordo con la valutazione dei fatti. Questo non è sufficiente per ottenere un annullamento della decisione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze economiche dirette e significative per il ricorrente, come previsto dalla legge per scoraggiare impugnazioni pretestuose:
* Condanna alle Spese Processuali: Il ricorrente è stato obbligato a pagare tutte le spese relative al procedimento di Cassazione da lui avviato.
* Versamento alla Cassa delle Ammende: Oltre alle spese, è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha specificato che non sussistevano ragioni di esonero, richiamando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000) che ha legittimato questa sanzione come deterrente contro l’abuso dello strumento processuale. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario per correggere errori di diritto, non un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello e, soprattutto, chiedeva una nuova valutazione delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale svolge solo un controllo di legittimità.
Qual è il reato per cui il ricorrente è stato condannato?
Il ricorrente è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 378 del codice penale, ovvero favoreggiamento personale, che consiste nell’aiutare qualcuno a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche dopo la commissione di un delitto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
considerato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui il ricorrente ha censurato l’affermazione della sua responsabilità per il reato di cui all’art. 378 cod. pen., deducendo l’inidoneità della sua condotta a intralciare il corso della giustizia, oltre ad essere generico, è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito a pagina 2 della sentenza impugnata;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/4/2024