Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione definisca i confini del proprio giudizio, sanzionando con la declaratoria di ricorso inammissibile le impugnazioni che non rispettano i requisiti di specificità e pertinenza. Questo caso ci permette di approfondire le ragioni che portano al rigetto di un ricorso e le conseguenze per i proponenti, chiarendo la distinzione fondamentale tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: L’appello contro la condanna
Due imputati, condannati dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza. Le loro doglianze si concentravano sulla valutazione della responsabilità penale per un capo di imputazione specifico, contestando il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato le prove. Uno dei due ricorrenti, inoltre, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo che la sua posizione meritasse un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione concisa ma perentoria, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è inammissibile?
La Corte ha individuato due profili principali di inammissibilità che hanno viziato i ricorsi presentati. L’analisi di questi punti è essenziale per comprendere i limiti di un’impugnazione in sede di legittimità.
Genericità e Distanza dall’Argomentare della Sentenza
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella “marcata genericità e distanza dall’argomentare svolto in sentenza”. Entrambi i ricorrenti hanno contestato il giudizio di responsabilità senza però confrontarsi in modo specifico e critico con le motivazioni della Corte d’Appello. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, era basata su una valutazione “coerente, puntuale e logica” delle prove emerse, senza incorrere in travisamenti.
I ricorsi, invece, si limitavano a proporre una lettura alternativa dei fatti, chiedendo implicitamente alla Cassazione di effettuare una nuova valutazione del merito, attività che le è preclusa. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare con precisione il vizio di legge o il difetto logico manifesto della motivazione, non semplicemente dissentire dalla conclusione raggiunta dal giudice precedente.
La Manifesta Infondatezza sulla Questione delle Attenuanti Generiche
Per quanto riguarda la doglianza di uno dei ricorrenti sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte l’ha definita “parimenti manifestamente infondata”. Anche in questo caso, la sentenza d’appello è stata ritenuta sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Il giudice di merito aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive e spiegato le ragioni per cui non riteneva di concedere il beneficio. Contestare tale valutazione in Cassazione è possibile solo se la motivazione è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria, vizi che in questo caso non sono stati riscontrati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere un atto tecnico-giuridico di alta precisione, non una generica lamentela contro una decisione sgradita. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. La decisione evidenzia l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di individuare i reali vizi di legittimità di una sentenza e di articolarli in motivi specifici e pertinenti, evitando di sconfinare in una inammissibile richiesta di riesame del merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e miravano a ottenere un nuovo giudizio sui fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende per giudizio in ‘sede di legittimità’?
È il tipo di giudizio svolto dalla Corte di Cassazione, la quale non valuta nuovamente le prove e i fatti del processo, ma si limita a controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza precedente sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9649 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9649 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a GELA il 19/05/1972 COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il 05/02/1993
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME avver sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti legge in sede di legittimità in quanto:
in termini di marcata genericità e distanza dall’argomentare svolto in sentenza , si cont ( con il motivo unico prospettato da COGNOME e con il primo motivo di COGNOME) il giudi responsabilità per il capo di imputazione sub c) quando di contro la sentenza impugnata, all’es di una coerente, puntuale e logica valutazione delle emergenze probatorie e senza incorrere i travisamenti destinati ad incidere sulla decisione assunta, ha puntualmente riscontrato estremi costitutivi della violazione contestata punita ex art 340 cod. pen. senza incorre alcuna erroneità interpretativa in punto di diritto;
per altro verso, avuto riguardo al giudizio inerente alle denegate attenuanti generi contestato dal solo ricorso di COGNOME, la censura deve ritenersi parimenti manifestamente infond perchè anche sul tema la sentenza impugnata appare sorrett9 da sufficiente e non illogic motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 61 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.