Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’esito di un processo penale non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è quando un’impugnazione viene definita un ricorso inammissibile, come nel caso analizzato dall’ordinanza della Corte di Cassazione in commento. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: non basta avere delle ragioni, bisogna saperle esporre in modo specifico e pertinente, criticando puntualmente la decisione che si intende contestare. In caso contrario, il ricorso non supererà neanche il primo vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato, attraverso i suoi legali, aveva sollevato due questioni principali: in primo luogo, contestava la mancata esclusione della recidiva, un’aggravante legata ai suoi precedenti penali. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati. Secondo i giudici supremi, le doglianze dell’imputato erano generiche, manifestamente infondate e, soprattutto, si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in modo logico e coerente dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione degli atti precedenti, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di motivazione) nella sentenza impugnata.
La questione della recidiva e dei precedenti penali
Sul primo punto, relativo alla recidiva, la Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente motivato la sua decisione. I giudici di merito avevano infatti valorizzato non solo i numerosi e diversi precedenti penali dell’imputato, ma anche la sua “manifesta insofferenza al rispetto delle prescrizioni impostegli”. Questa valutazione, basata su elementi concreti, è stata ritenuta immune da censure in sede di legittimità.
Le circostanze attenuanti generiche e l’assenza di resipiscenza
Anche per quanto riguarda il secondo motivo, la Cassazione ha ritenuto la decisione d’appello impeccabile. La mancata concessione delle attenuanti generiche era stata giustificata dalla “mancanza di segni di resipiscenza da parte del ricorrente”. In altre parole, l’imputato non aveva mostrato alcun pentimento o cambiamento nel suo atteggiamento, un fattore che il giudice può e deve considerare nel bilanciamento della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e non meramente ripetitivi. La Corte ha ritenuto che l’appello non muovesse critiche mirate alla logica della sentenza di secondo grado, ma si limitasse a riproporre le stesse tesi difensive, già adeguatamente vagliate e disattese. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale sia sul trattamento sanzionatorio che sulle circostanze del reato. Quando la motivazione della sentenza impugnata è solida e ben argomentata, un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce una lezione cruciale per la pratica forense: un ricorso in Cassazione deve essere un atto di alta precisione tecnica. Non è sufficiente contestare genericamente la decisione, ma è necessario demolire, punto per punto, la struttura logico-giuridica della motivazione avversaria. La dichiarazione di inammissibilità non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato in questo caso al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: la superficialità e la genericità in sede di legittimità non sono ammesse.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a riprodurre argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifiche critiche alla logica della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la mancata esclusione della recidiva?
La Corte ha confermato la decisione sulla recidiva basandosi sulla valutazione della Corte d’Appello, che aveva considerato sia i numerosi e diversi precedenti penali dell’imputato sia la sua manifesta insofferenza al rispetto delle prescrizioni che gli erano state imposte.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa della totale mancanza di segni di resipiscenza (pentimento) da parte del ricorrente, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19268 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19268 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZ LA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
considerato che entrambi i motivi risultano essere meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di nnerito j che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale in ordine al trattamento punitivo: in relazione al primo motivo di ricorso che contesta l’omessa esclusione della recidiva la Corte d’Appello di Venezia ha valorizzato sia i numerosi e diversi precedenti penali che la manifesta insofferenza del ricorrente al rispetto delle prescrizioni impostegli (pag. 3 della sentenza impugnata); nonché sul sec:ondo motivo di ricorso relativo all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche / dovuta alla mancanza di segni di resipiscenza da parte ricorrente (pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
COGNOME
Il Consigliere este re COGNOME
COGNOME
Il Presidente