Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Genericità e Infondatezza
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che questo rispetti precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di merito, non supera il vaglio preliminare della Corte e viene respinto senza un esame approfondito. Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte offre un chiaro esempio pratico, delineando i confini tra una legittima contestazione e una richiesta non consentita di rivalutazione dei fatti.
I Fatti del Caso: Comportamento Minatorio e la Decisione di Appello
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile di un comportamento minatorio. Nello specifico, si era recato presso l’esercizio commerciale delle persone offese e, brandendo un pezzo di legno, aveva preteso con fare minaccioso la soddisfazione di alcune sue richieste. La Corte d’Appello aveva basato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali e sulla documentazione acquisita, ritenendo provata l’oggettività della condotta minatoria e respingendo le censure sulla presunta inattendibilità delle persone offese.
L’Impugnazione in Cassazione e i Motivi del Ricorso Inammissibile
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo principalmente su due motivi. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato l’impugnazione dichiarandola integralmente inammissibile.
Genericità dei Motivi e Divieto di Rilettura dei Fatti
Il primo motivo di doglianza riguardava la presunta scorrettezza della motivazione relativa all’affermazione di responsabilità. La Cassazione ha ritenuto tali motivi non solo generici, ma anche volti a sollecitare una rilettura del quadro probatorio. Questo tipo di richiesta è precluso in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare i fatti come un giudice di merito, ma deve limitarsi a valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti equivale a chiedere un nuovo giudizio, operazione non consentita.
La Manifesta Infondatezza della Causa di Non Punibilità
Il secondo motivo denunciava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questa censura è stata giudicata generica e manifestamente infondata. Il ricorrente si era limitato a reiterare la richiesta senza un confronto specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva giustificato il diniego sulla base di due elementi cruciali: l’intensità del dolo e la non occasionalità della condotta, desunta dalla capacità criminale dell’imputato e dai suoi precedenti penali per reati della stessa specie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito principi consolidati. Ha sottolineato che i motivi proposti erano vaghi e non si confrontavano adeguatamente con le ragioni esposte nella sentenza d’appello. La Corte ha evidenziato come la valutazione sulla credibilità dei testimoni e sulla ricostruzione del fatto spetti esclusivamente ai giudici di merito e non possa essere messa in discussione in Cassazione se la motivazione è congrua e priva di vizi logici. Per quanto riguarda l’art. 131-bis c.p., i giudici hanno confermato che la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’autore. La presenza di precedenti specifici e un’elevata intensità della volontà criminale sono elementi che ostacolano l’applicazione di tale beneficio.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato, è stato condannato al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma l’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti, evitando impugnazioni dilatorie o finalizzate a un inammissibile terzo grado di giudizio sul merito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, oppure quando propongono una ricostruzione alternativa dei fatti, chiedendo alla Corte una nuova valutazione del merito che non le compete.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la decisione, questo beneficio non si applica quando la condotta non è occasionale e l’intenzione criminale (dolo) è intensa. La presenza di precedenti penali per reati della stessa natura è un elemento decisivo che dimostra una certa capacità criminale e osta all’applicazione della norma.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6725 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
• ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, co quali si contesta la correttezza della motivazione relativa all’affermazione di responsabi dell’imputato, sono inammissibili perché generici nonché diretti a prospettare una ricostruzion alternativa del fatto e a sollecitarne una rilettura non consentita in questa sede;
rilevato che il primo motivo è stato già disatteso in sentenza con congrua motivazione, avendo la Corte di appello respinto le censure di inattendibilità delle persone offese e riten sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione acquisita, l’assenza contrasto con quanto dichiarato in querela dalla persona offesa e l’oggettività d comportamento minatorio dell’imputato, recatosi nel negozio dei Cassarà Scurria brandendo un pezzo di legno per pretendere la soddisfazione delle sue richieste (pag. 4-5);
considerato che anche il motivo con cui si denuncia la violazione di legge in ordine all mancata applicazione della causa di punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è generi limitandosi il ricorso a reiterare la richiesta in base ad enunciati di questa Corte, no manifestamente infondato a fronte della motivazione resa, che giustifica la valutazione espressa con riferimento all’intensità del dolo e alla non occasionalità della condotta, desun dalla capacità criminale del ricorrente attestata da precedenti della stessa specie;
ritenuto che la richiesta di liquidazione delle spese del grado avanzata dalla parte civ non può essere accolta, atteso che la memoria depositata non contiene elementi di contrasto della pretesa dell’imputato, ultronei rispetto al preliminare vaglio di inammissibilità, offrire un utile contributo alla definizione del procedimento (Sez.7, n. 7425 del 28/01/201 Botta, Rv. 265974; Sez. 7, ord. n. 11064 del 07/02/2019);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore COGNOME
Il Flrésidente