Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti sulla redazione dei ricorsi e sui limiti per l’applicazione di attenuanti e pene sostitutive. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per furto in abitazione, sottolineando come la mancanza di specificità nei motivi di appello precluda un esame nel merito. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. La mancata concessione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale.
2. Il diniego della sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative, come previsto dall’articolo 545-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel valutare questi due aspetti, chiedendo un annullamento della sentenza impugnata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le richieste del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, rilevando vizi che impediscono alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti, uno per ciascun motivo di ricorso.
Il Primo Motivo: La Genericità della Censura sull’Attenuante
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato generico e indeterminato, in violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici su cui si fondava la sua critica alla sentenza d’appello. Non è sufficiente lamentare la mancata concessione di un’attenuante; è necessario argomentare in modo puntuale perché il danno patrimoniale doveva essere considerato ‘lievissimo’, fornendo elementi concreti che la Corte avrebbe potuto valutare.
La Cassazione ha ribadito che, a fronte di una motivazione logicamente corretta della sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di smontarla pezzo per pezzo, non potendosi limitare a una generica riproposizione delle proprie tesi. La mancanza di specificità rende il motivo inammissibile, poiché non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi.
Il Secondo Motivo: L’Infondatezza sulla Sostituzione della Pena
Anche il secondo motivo è stato respinto, ma con la qualifica di ‘manifestamente infondato’. Il ricorrente lamentava la mancata sostituzione della pena detentiva. Tuttavia, la Corte ha ricordato che, ai sensi della Legge 689/1981, la sostituzione può essere negata quando ‘sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato’.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva compiuto un giudizio prognostico negativo, motivando adeguatamente le ragioni per cui riteneva che le pene sostitutive non avrebbero garantito l’effettività della sanzione e il percorso rieducativo. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione incensurabile, in quanto basata su un corretto bilanciamento tra le istanze rieducative e la necessità di assicurare che la pena venga effettivamente scontata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La lezione principale è che la specificità e la concretezza sono requisiti imprescindibili. Non basta dissentire da una decisione; è necessario costruire un’argomentazione solida, basata su elementi fattuali e giuridici precisi, capace di mettere in crisi il ragionamento del giudice precedente. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori costi per il ricorrente. La decisione conferma inoltre la discrezionalità del giudice di merito nel valutare sia la tenuità del danno sia l’opportunità di concedere pene alternative, a patto che la sua motivazione sia logica e congrua.
Perché il motivo di ricorso sull’attenuante del danno lieve è stato respinto?
È stato respinto perché giudicato ‘generico’ e ‘indeterminato’. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici per contestare la motivazione della sentenza precedente, limitandosi a lamentare la mancata concessione senza argomentare in dettaglio perché il danno fosse da considerarsi ‘lievissimo’, come richiesto dalla legge.
Su quali basi un giudice può negare la sostituzione della pena detentiva?
Un giudice può negare la sostituzione della pena, ai sensi dell’art. 58 della L. 689/1981, quando vi sono fondati motivi per ritenere che il condannato non adempirà alle prescrizioni imposte. La decisione si basa su un giudizio prognostico che bilancia la finalità rieducativa con l’obiettivo di assicurare l’effettività della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3322 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3322 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MONDOVI’ il 13/10/1993
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34857/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione della attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen. – è generico p indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) ccid. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in definit ricorrente nulla argomenta a sostegno della tesi della speciale tenuità del danno patrimoniale e ciò pregiudica l’ammissibilità della censura tanto più che il danno derivante da reato, p essere ritenuto tale da rendere l’imputato meritevole della mitigazione della pena di cui discute, deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, COGNOME, Rv. 262450).
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia la mancat sostituzione della pena detentiva ai sensi dell’art. 545bis . cod. pen. – è manifestamente infondato in quanto l’art. 58 L. 689/1981 prevede che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarann adempiute dal condannato. Nel caso di specie la corte territoriale ha adeguatamente motivato in merito al giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privil forme sanzionatorie consone alla finalità rieducativa, le pene sostitutive e l’obiettiv assicurare effettività alla pena.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Presidente