Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte all’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’opportunità da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quali sono i requisiti di ammissibilità e le conseguenze di un’impugnazione mal formulata. L’analisi di questo caso dimostra come un ricorso inammissibile non solo confermi la condanna, ma comporti anche ulteriori sanzioni economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Cuneo per il reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, relativa al controllo delle armi. La pena inflitta era di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava essenzialmente su due punti:
1. Una critica generale alla affermazione di responsabilità penale.
2. Una censura relativa alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, giudicando l’intero atto di impugnazione come inammissibile. La Corte ha infatti rilevato due vizi capitali che hanno impedito di procedere a un esame nel merito.
La Genericità del Ricorso e le Conseguenze di un ricorso inammissibile
Il primo motivo di inammissibilità riguardava la genericità delle doglianze. La Corte ha sottolineato che le critiche mosse dall’imputato erano “prive di qualsivoglia critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata”. In altre parole, il ricorso non contestava in modo specifico e puntuale gli errori logici o giuridici che avrebbero viziato la sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a una generica riaffermazione della propria tesi difensiva. Questo non è sufficiente per un ricorso in Cassazione, che non è un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma un giudizio di legittimità sugli errori di diritto.
La Manifesta Infondatezza delle Censure sulla Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato palesemente infondato. L’imputato si lamentava della sanzione, ma la Corte ha osservato che la pena era già stata fissata nel “minimo edittale”, ovvero il livello più basso consentito dalla legge per quel reato all’epoca dei fatti. Inoltre, i giudici di merito avevano ampiamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, non vi era alcun margine per una riduzione della pena e la censura era, appunto, manifestamente infondata.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e mirato. Non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte nei gradi precedenti. È necessario individuare con esattezza il vizio della sentenza impugnata, che sia una violazione di legge o un difetto di motivazione, e argomentare in modo specifico su quel punto. Le “doglianze del tutto generiche” non superano il vaglio di ammissibilità.
Allo stesso modo, lamentarsi di una pena già fissata al minimo di legge, specialmente quando la mancata concessione di attenuanti è stata ben spiegata, rappresenta una censura priva di qualsiasi fondamento logico e giuridico, destinata a essere respinta in via preliminare.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a ricorsi seri, specifici e giuridicamente fondati. La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Come stabilito nel dispositivo (P.Q.M.), il ricorrente non solo vede la sua condanna diventare definitiva, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma significativa (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza o a soli fini dilatori, garantendo così l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando contiene doglianze del tutto generiche, ovvero prive di una critica specifica alle argomentazioni della decisione impugnata, oppure quando le censure sono manifestamente infondate.
Cosa significa che le censure sulla pena erano ‘manifestamente infondate’?
Significa che le critiche erano palesemente prive di fondamento, in quanto la pena era già stata fissata nel minimo previsto dalla legge vigente all’epoca del fatto e la decisione di non concedere le attenuanti generiche era stata ampiamente motivata dai giudici dei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
Come stabilito nel provvedimento, la dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2103 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2103 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ilau i-0
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 4.3.2025 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Rilevato che il ricorso, per un verso, contiene doglianze del tutto generiche in punto di responsabilità dell’imputato, in quanto prive di qualsivoglia critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, e, per l’altro, censure manifestamente infondate circa la determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la pena è stata individuata nel minimo edittale (nella formulazione dell’art. 4 L. n. 110 del 1975 vigente all’epoca del fatto) dopo un ampiamente motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.10.2025