Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi sono Generici e Infondati
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, soprattutto quando si giunge dinanzi alla Corte di Cassazione. Con una recente ordinanza, i giudici di legittimità hanno ribadito i principi cardine che governano l’ammissibilità dei ricorsi, sanzionando la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi proposti da un imputato condannato per evasione. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere i limiti del giudizio di cassazione e l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. A seguito della conferma della condanna in appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi. Con il primo, lamentava la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva e la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione. Con il secondo, contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo la sussistenza della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.).
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato in toto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno smontato punto per punto le censure sollevate, qualificandole come generiche e, in ogni caso, manifestamente infondate.
L’analisi dei Motivi del Ricorso
La Corte ha affrontato separatamente i due motivi di ricorso, evidenziandone le criticità:
1. Sulla Prova Testimoniale e il Doppio Grado di Giurisdizione: La doglianza relativa alla mancata assunzione di una testimonianza è stata ritenuta palesemente infondata. I giudici hanno rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la deposizione del teste indicato era stata regolarmente acquisita ed esaminata nel corso del giudizio di merito. Di conseguenza, anche la presunta violazione del doppio grado di giurisdizione è stata considerata priva di fondamento.
2. Sullo Stato di Necessità: Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse già fornito una spiegazione puntuale e logica riguardo all’insussistenza della scriminante dello stato di necessità. Il ricorso, su questo punto, si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
Alla base della declaratoria di inammissibilità vi è un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o decidere quale versione sia più credibile, ma verificare che le sentenze dei giudici di grado inferiore siano state emesse nel rispetto della legge e con una motivazione logica e coerente. I motivi del ricorso, in questo caso, erano volti a ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, un’operazione non consentita in sede di legittimità. La genericità delle censure e la loro manifesta infondatezza hanno quindi condotto inevitabilmente a dichiarare il ricorso inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in esame ribadisce un importante monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere redatto con precisione chirurgica, indicando specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione palesi e non contestando genericamente la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. La presentazione di un ricorso con motivi generici o manifestamente infondati non solo non porta ad alcun risultato utile, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e manifestamente infondati. Essi non denunciavano reali violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La mancata assunzione di una prova è un valido motivo di ricorso in questo caso?
No, in questo caso non è stato un valido motivo. La Corte ha accertato che la testimonianza indicata dal ricorrente era già stata acquisita ed esaminata nel precedente grado di giudizio, rendendo la censura manifestamente infondata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34120 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO dì PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adotta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla in sede di legittimità, perché aventi ad oggetto censure generiche oltre manifestamente infondate.
Considerato che, in relazione al primo motivo di ricorso, manifestamente infondata è la censura della mancata assunzione di prova decisiva essendo sta acquisita ed esaminata la deposizione della teste NOME COGNOME indicata n sentenza rescindente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e manifestament infondata è la censura a riguardo della violazione del doppio grado di giurisdizi
Che, anche il secondo motivo di ricorso relativo alla affermazione d responsabilità è manifestamente infondato, essendosi dato puntuale conto del insussistenza della scriminante ex art. 54 cod. pen. (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e non essendo oggetto di devoluzione della sentenza rescindente l’ulteriore profilo della configurabilità del reato, altrimenti assorbente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/07/2024.