Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava il reclamo, presentato nell’interesse di NOME COGNOME condannato per artt. 81, comma secondo, 110, 416-bis, 644 e 629 cod. pen. con l’aggravante di cui all’art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di rigetto dell’istanza di liberazione anticipata di cui all’art. 54 legg 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per i periodi dal 31 gennaio 2001 all’il. maggio 2001 e dal 22 febbraio 2002 al 2 maggio 2002 poiché il detenuto aveva commesso reati “nel medesimo arco temporale, alcuni dei quali anche in espiazione, onde l’irrilevanza dello stato detentivo con evidente assenza di adesione al percorso rieducativo”.
Avverso il suddetto provvedimento, NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, sulla base di un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia il vizio della motivazione per “illogicità manifesta (che ndr) risulta dalla circostanza che il Tribunale ha ritenuto meritevole il COGNOME della concessione del beneficio per il periodo tra il 22 febbraio 2002 e il 02 maggio 2002, date, sicuramente antecedenti alla commissione del fatto reato per il quale veniva successivamente tratto in arresto e per il quale il Tribunale ha ritenuto lo stesso non meritevole del riconoscimento del beneficio”, evidenziando che “l’espiazione in regime cautelare sia cronologicamente successiva alle date delle quali il COGNOME era già stato detenuto atteso che la condotta in contestazione era perimetrata agli inizi del 2002 periodo per altro per il quale il COGNOME trovavasi detenuto”, allegando una sentenza da cui poter rilevare tali dati asseritamente non considerati dal Tribunale nel provvedimento impugnato.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è generico, aspecifico e in parte incomprensibile, pertanto, passibile di una dichiarazione d’inammissibilità.
Va, infatti, ricordato che è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell’impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata da una pluralità di questioni
eccentriche, tali da rendere l’illustrazione dei motivi ridonante e caotica (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471).
Venendo all’esame del motivo di ricorso, come sopra riportato testualmente, non è immediatamente comprensibile quale sia la doglianza ovvero la stessa appare essere, in ogni caso, manifestamente infondata, anche a voler forzare l’interpretazione letterale di quanto denunciato in relazione al provvedimento impugnato: il Tribunale avrebbe motivato – in maniera manifestamente illogica il rigetto della liberazione anticipata per il periodo dal 22 febbraio 2002 al 2 maggio 2002 perché in quel periodo il ricorrente era detenuto e il reato – ritenuto dal Tribunale – ostativo al riconoscimento del beneficio sarebbe stato precedente al periodo considerato, come da sentenza allegata di condanna per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Napoli, dalla fine del 2001 agli inizi del 2002.
Il provvedimento, emesso in sede di reclamo e qui impugnato, ha fatto puntuale richiamo alla coincidenza del periodo di liberazione anticipata negato perché ha considerato quanto descritto dalla nota resa dalla Direzione Distrettuale RAGIONE_SOCIALE della Procura di Napoli nella quale si è affermato che “il clan camorristico di cui il COGNOME faceva parte è stato fortemente attivo anche per tutto il 2002 impegnato nel traffico illecito di stupefacenti estorsioni usura riciclaggio mantenendo la propria netta aderenza al territorio su cui lo stesso reclamante agiva”.
Il motivo di ricorso non si confronta affatto con tale punto della motivazione, risultando così aspecifico, limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica una sentenza – relativa a una condanna per art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Napoli, dalla fine del 2001 agli inizi del 2002, non inserita nel provvedimento impugnato – dalla quale si sarebbero dovuti desumere “fatti per i quali vi è stata detenzione illogicamente reietta” e da cui, invece, non è possibile rilevare alcun elemento relativo all’asserito titolo di detenzione per i fatti i descritti.
Dalle considerazioni ora esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 3/4/2024