Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità e l’Illogicità Portano alla Condanna
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e sfavorevoli nel processo penale, poiché impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare nel merito le ragioni dell’imputato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità e la palese illogicità dei motivi di ricorso possano portare non solo alla sua reiezione, ma anche a ulteriori conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo il caso per comprendere i principi procedurali alla base della decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il delitto di furto aggravato di energia elettrica. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile in primo grado dal Tribunale, vedeva la sua condanna confermata anche dalla Corte d’Appello territoriale. Non rassegnato alla decisione, l’interessato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio previsto dal nostro ordinamento, sperando di ottenere un annullamento della sentenza.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
L’atto di impugnazione si basava su un unico motivo, con cui si lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le argomentazioni difensive, evidenziandone due difetti capitali che hanno reso il ricorso inammissibile.
Genericità del Motivo
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua impugnazione. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a una critica generale, senza fornire elementi concreti che potessero mettere in discussione la logicità e la correttezza della motivazione della sentenza d’appello. Questa mancanza ha impedito alla Corte di individuare i punti specifici della decisione da sottoporre a revisione.
Illogicità della Censura
In secondo luogo, il ricorso è stato considerato anche illogico. La difesa, infatti, contestava l’erronea applicazione di una circostanza aggravante (prevista dall’art. 61, n. 7, del codice penale). Il paradosso, evidenziato dalla Corte, era che tale aggravante era già stata esclusa dal giudice di primo grado e, di conseguenza, non faceva parte della condanna confermata in appello. Criticare un aspetto della sentenza che non era sfavorevole all’imputato è stato ritenuto un palese errore, sintomo di una difesa superficiale e non attenta.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. I giudici hanno sottolineato che un atto di impugnazione formulato in modo così vago e contraddittorio non consente al giudice di esercitare il proprio sindacato di legittimità. L’assenza di critiche puntuali e pertinenti equivale, di fatto, a un’assenza di impugnazione.
La decisione riafferma un principio fondamentale della procedura penale: il diritto di impugnazione non può essere esercitato in modo pretestuoso o approssimativo. È necessario che le censure siano chiare, specifiche e logicamente collegate alla decisione che si intende contestare. In caso contrario, lo strumento del ricorso perde la sua funzione di garanzia e si trasforma in un inutile dispendio di risorse processuali.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Mal Proposto
L’ordinanza si chiude con una duplice condanna per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della sua responsabilità penale per furto, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o inammissibili.
La lezione che emerge da questa vicenda è chiara: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima diligenza, precisione e coerenza logica. Un ricorso generico o basato su argomenti errati non solo è destinato al fallimento, ma può anche comportare un aggravio di costi per chi lo propone, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore pregiudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per due ragioni principali: era generico, in quanto non specificava gli elementi a sostegno della critica alla sentenza impugnata, ed era illogico, poiché contestava un’aggravante che era già stata esclusa nel giudizio di primo grado.
Quali sono i requisiti minimi per un ricorso in cassazione secondo la legge citata?
Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale menzionato nell’ordinanza, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, per consentire al giudice di individuare i rilievi mossi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45411 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45411 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Palermo ha confermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di furto aggravato di energia elettrica, dichiarata dal Tribunale di Palermo.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, oltre a essere generico – in quanto, a fronte della motivazione logica e corretta della sentenza impugnata, mancante dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e privo di indicazione degli elementi posti a sostegno della censura formulata, e, dunque, tale da non consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato è anche illogico – poiché censura l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 7), cod. pen. già esclusa nel primo grado di giudizio.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/07/2023