Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un’opportunità cruciale per contestare una condanna. Tuttavia, non basta semplicemente impugnare una decisione; è necessario farlo nel rispetto di requisiti formali e sostanziali ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso inammissibile, soprattutto quando i motivi sono generici e non si confrontano adeguatamente con la sentenza impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i criteri applicati dai giudici e le implicazioni per chi si appella alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: L’Appello Contro la Condanna per Resistenza
Il caso trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di merito (primo grado e appello), ha presentato ricorso per Cassazione. Attraverso i suoi legali, ha sollevato una serie di censure, ovvero di critiche, contro la sentenza di condanna, cercando di dimostrarne l’illegittimità.
La Decisione della Corte: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente: l’atto di impugnazione stesso non aveva i requisiti per essere giudicato. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni: i criteri per un ricorso ammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni chiare e nette. In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati di “marcata genericità”. In altre parole, le critiche alla sentenza di condanna erano vaghe, astratte e non indicavano in modo specifico quali parti della decisione fossero errate e perché. In secondo luogo, è mancato un “effettivo confronto con la decisione gravata”. Il ricorrente, cioè, non ha analizzato puntualmente le argomentazioni dei giudici d’appello per dimostrarne la fallacia, ma si è limitato a riproporre le proprie tesi difensive. La Cassazione ha sottolineato che i giudici di merito avevano già esaminato e respinto tali argomenti in modo “giuridicamente corretto”, “puntuale” e “coerente”, senza cadere in “manifeste incongruenze logiche”. Pertanto, il ricorso si è risolto in un tentativo sterile di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
Conclusioni: le implicazioni pratiche di un ricorso inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione non è una mera formalità. Per accedere al giudizio della Corte di Cassazione, è indispensabile presentare un atto specifico, critico e pertinente, che dialoghi con la sentenza impugnata e ne evidenzi i vizi di legittimità. Un ricorso inammissibile perché generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o pretestuose, garantendo che l’accesso alla giustizia di ultima istanza sia riservato a casi che sollevano questioni giuridiche serie e fondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano eccessivamente generici, non si confrontavano in modo efficace con le argomentazioni della sentenza impugnata e riproponevano questioni già correttamente valutate e respinte dai giudici di merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta il ricorso deve pagare le spese del procedimento e versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale norma regola le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono disciplinate dall’articolo 616 del codice di procedura penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i profili di censura proposti, peraltr di marcata genericità e senza un effettivo confronto con la decisione gravata, ris adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel dare conto della ris sussistenza dei costituti tipici del reato di resistenza ascritto al ricorrente Data Udienza: 07/07/2025
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 7 luglio 2025.