Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità e il Giudicato Chiudono le Porte della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come le regole procedurali, se non rispettate, possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, impedendo alla Corte di Cassazione di entrare nel merito delle questioni sollevate. Il caso riguarda due individui che, dopo una condanna, hanno tentato la via del ricorso supremo, scontrandosi però con due ostacoli insormontabili: la genericità dei motivi e l’intangibilità del giudicato.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena per due imputati in 11 mesi di reclusione. I reati contestati erano quelli di lesioni e di interruzione di pubblico servizio, con quest’ultimo ritenuto il più grave ai fini del calcolo della pena. Non soddisfatti della decisione, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, basandolo su due specifiche doglianze: il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha rapidamente individuato due vizi procedurali che ne hanno decretato l’inammissibilità, senza nemmeno analizzare la fondatezza delle richieste nel merito.
Il Primo Motivo: La Trappola della Genericità
Il primo punto sollevato dai ricorrenti riguardava il mancato beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte ha liquidato questo motivo come “affetto da genericità”. In pratica, i ricorrenti si sono limitati a lamentare la mancata concessione del beneficio, senza però indicare le ragioni specifiche per le quali, a loro avviso, questo avrebbe dovuto essere riconosciuto. Nel diritto processuale, non è sufficiente lamentare un errore del giudice; è necessario argomentare in modo preciso e dettagliato, fornendo alla Corte gli elementi per valutare la fondatezza della critica. L’assenza di tale specificità rende il motivo vago e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: Il Limite dell’Intangibilità del Giudicato
Il secondo motivo, relativo alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato precluso. La ragione risiede nel principio dell'”intangibilità del giudicato”. Questo principio stabilisce che, una volta che una parte di una sentenza è diventata definitiva (ovvero non più impugnabile), non può più essere messa in discussione nelle fasi successive del processo. Evidentemente, la questione della tenuità del fatto era già stata decisa in modo irrevocabile in una fase precedente del giudizio, e pertanto non poteva essere riproposta davanti alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone alla parte che impugna di non limitarsi a una critica generica, ma di sviluppare un’argomentazione puntuale e completa. In secondo luogo, il rispetto del giudicato, un principio di certezza del diritto che impedisce di rimettere in discussione all’infinito questioni già decise in via definitiva. La combinazione di un motivo generico e di un altro precluso dal giudicato ha reso inevitabile la declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque affronti un processo penale: la forma è sostanza. Un ricorso, per quanto potenzialmente fondato nel merito, è destinato a fallire se non rispetta i rigidi requisiti formali imposti dalla legge. La genericità delle argomentazioni e il tentativo di riaprire questioni già coperte da giudicato sono errori procedurali gravi che conducono non solo al rigetto del ricorso, ma anche alla condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’imposizione del pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico, ovvero non specificava le ragioni per cui si riteneva di avere diritto a un beneficio, e il secondo motivo era precluso dal principio di intangibilità del giudicato, poiché riguardava una questione già decisa in modo definitivo.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che l’argomentazione presentata è vaga e non fornisce alla Corte gli elementi specifici e dettagliati necessari per valutare la fondatezza della critica mossa alla sentenza impugnata. È una critica non argomentata.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre al rigetto del loro ricorso, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, considerata la già ritenuta continuazione tra il reato di lesioni e quello di interruzione di pubblico servizio e ritenuto più grave quest’ultimo, ridetermina la pena inflitta agli imputati in 11 mesi di reclusione);
esaminati i motivi dei ricorsi, aventi identico contenuto, relativi al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della tenuità del fatto.
OSSERVA
Il primo motivo è affetto da genericità, non indicando i ricorrenti le ragioni per le quali doveva essere riconosciuto il beneficio.
Il secondo motivo è precluso dalla intangibilità del giudicato.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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