Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando la Genericità e l’Errore Costano Caro
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede massima precisione e rigore tecnico. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come la superficialità nella redazione dell’atto possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo una decisione che sanziona non solo la genericità dei motivi, ma anche un errore clamoroso nella loro esposizione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Bari, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per un reato previsto dall’articolo 116, comma 15, del Codice della Strada. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
Tuttavia, l’atto presentato al vaglio della Suprema Corte presentava delle criticità talmente evidenti da precluderne l’esame nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, valutando la validità stessa dell’impugnazione. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti non rispettassero i requisiti minimi di legge, in particolare quelli di specificità previsti dall’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali che evidenziano i gravi difetti dell’atto di impugnazione.
Genericità e Aspecificità dei Motivi
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati ‘del tutto generici e aspecifici’. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza della Corte di Appello di Bari, l’atto si limitava a critiche vaghe, senza un reale confronto con le motivazioni dei giudici di secondo grado. La Cassazione ha ricordato che la sentenza impugnata era, al contrario, ben motivata, basata su ‘definite e significative acquisizioni probatorie’ e priva di vizi logici.
L’Errore Clamoroso sulla Sentenza e sul Reato
Il secondo e più grave difetto, che ha reso il ricorso inammissibile in modo manifesto, è stato un errore macroscopico. Il ricorso faceva riferimento a una decisione della Corte di Appello di Campobasso e a un reato completamente diverso, quello di associazione per delinquere (art. 416 del codice penale), che non aveva alcuna attinenza con il processo in corso. In pratica, l’atto sembrava scritto per un altro procedimento. Questa svista ha dimostrato una totale mancanza di pertinenza e specificità, rendendo impossibile per la Corte esaminare le doglianze.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con serietà, precisione e competenza tecnica. Un ricorso redatto in modo superficiale o, peggio ancora, palesemente errato, non solo è inutile ai fini della difesa, ma si traduce in un’ulteriore sanzione economica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., quando i motivi proposti sono del tutto generici e aspecifici, ovvero non contestano in modo puntuale e pertinente le ragioni della sentenza impugnata.
Cosa succede se un ricorso fa riferimento a una sentenza e a un reato diversi da quelli del processo?
Un errore così grave rende il ricorso manifestamente inammissibile, poiché i motivi non hanno alcuna attinenza con il giudizio per cui si procede. Questo dimostra una totale carenza di specificità e rende l’atto legalmente irricevibile.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 733 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 733 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla Corte di appello di Bari e recante l’affermazione di responsabilità i ordine al reato di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada, è inammissibile.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie e immune da vizi logico-giuridici.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, oltre che r sentenza e fattispecie criminosa completamente diverse rispetto al giudizio per cui si procede (il ricorso fa riferimento ad una decisione della Corte di appello Campobasso in relazione al reato di cui all’art. 416 cod. pen.).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2025
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