Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità e l’Errore di Persona Annullano l’Appello
Presentare un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è un passo cruciale che richiede massima precisione. Un errore nella redazione dell’atto può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, vanificando ogni sforzo difensivo. Una recente ordinanza della Suprema Corte illustra perfettamente questo principio, sanzionando un ricorso talmente generico da discutere la posizione di un soggetto completamente estraneo al processo.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna in primo grado per i reati di lesioni personali e ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, dichiarava estinto per prescrizione il reato di lesioni, ma confermava la responsabilità penale dell’imputato per il reato di ricettazione.
Contro questa decisione, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e una mancata valutazione di prove ritenute decisive. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentava un’anomalia fatale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile per Errore
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo è tanto semplice quanto grave: l’atto era affetto da un’assoluta genericità. Sebbene formalmente intestato al ricorrente e riportante i dati della sentenza impugnata, il contenuto del ricorso era completamente scollegato dalla sua posizione processuale.
Nello specifico, l’impugnazione argomentava in merito a fatti, contestazioni e alla posizione giuridica di un altro soggetto, del tutto estraneo al procedimento in questione. Questo errore grossolano ha reso l’atto privo di qualsiasi specificità, requisito essenziale per un’impugnazione valida.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non può essere una mera formula di stile o un documento generico, ma deve contenere una critica precisa e puntuale al provvedimento che si intende contestare. Deve indicare chiaramente le parti della sentenza che si ritengono errate e le ragioni giuridiche a sostegno della propria tesi.
Nel caso di specie, il ricorso non criticava in alcun modo la sentenza emessa nei confronti dell’imputato. Al contrario, discuteva di un’altra persona e di altre circostanze. Un errore di questo tipo rende l’atto legalmente inesistente come mezzo di impugnazione per quel determinato processo. La Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto, rilevando l’impossibilità di esaminare nel merito un documento che, di fatto, si riferiva a un’altra vicenda giudiziaria. La genericità non era solo un vizio formale, ma sostanziale, poiché impediva di comprendere quali fossero le reali censure mosse alla decisione della Corte d’Appello.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
Le conseguenze di tale errore sono state severe per il ricorrente. Oltre a vedersi respingere l’appello senza un esame nel merito, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti processuali. Un errore di persona o una genericità assoluta non sono semplici sviste, ma vizi radicali che compromettono l’efficacia stessa del diritto di difesa, con conseguenze economiche e processuali significative per l’assistito. La specificità non è un cavillo, ma la sostanza stessa di un’impugnazione efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità, in quanto, pur essendo intestato al ricorrente, discuteva i fatti e la posizione giuridica di un’altra persona, estranea al procedimento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stata confermata la responsabilità penale del ricorrente in appello?
La Corte d’appello aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37659 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME NOME MINUTILLO TURTUR
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d’appello di Reggio calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza in data 25 ottobre 2018 del Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in relazione al reato di lesioni personale per essere lo stesso estinto per prescrizione, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del COGNOME in relazione al reato di ricettazione di un ciclomotore di provenienza furtiva accertato in data 13 settembre 2014.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, vizi di motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva.
Rilevato che il ricorso Ł da ritenersi affetto da assoluta genericità in quanto, seppure intestato all’odierno ricorrente e riportante il numero di ruolo della sentenza impugnata, tratta della posizione di un soggetto diverso (tale COGNOME) nonchØ per fatti e contestazioni diversi da quelli per i quali di procede nei confronti del COGNOME.
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
Ord. n. sez. 15355/2025